Diritto: l'omesso controllo non riguarda le testate online

Il direttore di una testata online non può essere ritenuto responsabile della pubblicazione di eventuali messaggi a carattere diffamatorio eventualmente posta in essere da un lettore od un utente terzo.

Il direttore di una testata online non può essere ritenuto responsabile della pubblicazione di eventuali messaggi a carattere diffamatorio eventualmente posta in essere da un lettore od un utente terzo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione osservando che, in questi casi, non può essere contestato al direttore del giornale online l'”omesso controllo” sui contenuti, ai sensi dell’articolo 57 del Codice Penale. Tale articolo, ha sentenziato la Cassazione, si riferisce infatti solo ed esclusivamente alla carta stampata e non è applicabile all’informazione web.

La Cassazione ha rovesciato quindi l’esito del processo subìto a settembre 2009 dal direttore di un magazine online milanese. In quella circostanza, il direttore venne condannato per non aver effettuato i dovuti controlli in merito alla pubblicazione di una lettera, ritenuta diffamatoria nei confronti dell’ex ministro della giustizia Castelli.

Con la sentenza da poco pubblicata, il direttore della testata non solo viene assolto, ma viene contestato anche l’impianto d’accusa: “è talmente semplice creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di prova (la pagina stampata, asseritamente “estratta” dal web) non può ritenersi ammissibile, perché il documento è di incerta paternità“. L’imputato ha affermato di non aver rinvenuto la lettera in questione sulla sua testata online. Egli, “(…) ebbe ad affermare che, se effettivamente la lettera de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse alle parti civili“, hanno aggiunto i magistrati. “Ebbene, la Corte milanese, equivocando sul senso delle parole, ha ritenuto che tale affermazione, meramente congetturale, fosse una ammissione di responsabilità“.

I giudici della Cassazione hanno poi ritenuto che la Rete non sia assimilabile, così come suggerito dall’ordinamento prevalente, alla carta stampata: “il fatto che il messaggio Internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante (…)“. Inoltre, l’elevato livello di interattività (intesa come la sempre più diffusa possibilità, offerta ai lettori, di interagire con gli articoli pubblicati, commentarli od addirittura modificarli o proporne di nuovi) delle più moderne testate online, “renderebbe, probabilmente, vano – o comunque estremamente gravoso – il compito di controllo del direttore di un giornale online“.

La Corte di Cassazione, nel dispositivo della sentenza, ha voluto poi rammentare come siano nettamente differenti le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo scelto. Nel caso del web, non sono responsabili dei reati commessi gli access provider, i service provider e gli hosting provider (art. 14 D.Lgs. 9.4.2003 n.70), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio veicolato (ma in tal caso essi dovrebbero rispondere solo a titolo di concorso nel reato doloso e non certo per l’art. 57 del Codice Penale).

Allo stato attuale risultando pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità (art. 57 Codice Penale) al direttore dei giornali telematici ma, per il momento, il quadro non appare mutato. “Il legislatore, come ricordato dal ricorrente“, puntualizza la Cassazione “è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto“.

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