AGCM, clausole vessatorie nei contratti di Vodafone e Fastweb

L'antitrust italiana rileva la presenza di alcune clausole vessatorie nei contratti di Vodafone e di Fastweb (fino al 5 marzo 2017) per la telefonia fissa e mobile. Gli operatori non possono non motivare accuratamente la scelta di modificare i contratti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di richiamare Vodafone e Fastweb. I due operatori di telecomunicazioni hanno infatti inserito, nei rispettivi contratti per le utenze fisse e mobili, alcune clausole che sono state giudicate vessatorie.

Agli operatori viene infatti riconosciuto il diritto alla rimodulazione dei contratti ovvero alla modifica delle condizioni, anche economiche, che regolano il rapporto con i clienti.
Tali variazioni contrattuali unilaterali, però, devono essere accettate dall’utente che ha la facoltà di rescindere senza penali: AGCOM, nessuna penale dopo le modifiche contrattuali degli operatori.


L’AGCM spiega però che sia Vodafone che Fastweb non si sono impegnate a giustificare, con valido motivo, le eventuali future variazioni contrattuali.
L’autorità italiana chiarisce infatti che “tutte le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo in presenza di “un giustificato motivo”” e che, in tal caso, l’azienda dovrà portare “a conoscenza del consumatore il motivo che giustifica la modifica, in modo opportuno e in tempo utile rispetto all’esercizio del diritto di recesso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria“.

L’AGCM ha comunque deliberato la non vessatorietà delle clausole contrattuali di Fastweb relative allo ius variandi nell’attuale formulazione in essere dal 6 marzo 2017.
Nelle sue valutazioni, l’Autorità ha dichiarato vessatorie le formulazioni di tali clausole relative ai contratti in uso fino al 5 marzo 2017 ma, contrariamente a quanto deliberato nei provvedimenti adottati nei confronti di altri operatori, ha espressamente dichiarato non vessatoria la nuova formulazione che Fastweb utilizza dal 6 marzo. Nella nuova formulazione Fastweb ha precisato che le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo in presenza di un “giustificato motivo”, ed ha indicato esplicitamente modalità e forme attraverso cui, di volta in volta, la modifica verrà comunicata al consumatore.

Vodafone e Fastweb (per le clausole relative ai contratti in uso fino al 5 marzo 2017) hanno a questo punto 20 giorni di tempo per presentare appello e contestare formalmente la decisione assunta dall’AGCM.

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