AGCM, multa da 9 milioni di euro ai principali operatori di telefonia

L'antitrust italiana ha deciso di sanzionare TIM, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali: le società hanno dato luogo all'attivazione dei contratti durante il cosiddetto periodo di ripensamento, senza informare adeguatamente la clientela.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di irrogare una sanzione da 9 milioni di euro alle alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali).
L’antitrust ha infatti ritenuto inaccettabili i comportamenti degli operatori telefonici che hanno dato inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (il cosiddetto “periodo di ripensamento”) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.


In altre parole, il cliente ha la facoltà di annullare senza penali il contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla sua stipula quando richiesto a distanza, online, per telefono o comunque fuori dei locali commerciali (sono ricompresi anche gli stand che gli operatori allestiscono durante le fiere o presso i centri commerciali).

In tutti i casi, l’AGCM ha accertato “l’adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina: l’assenza dell’informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore; la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita“.

Le risultanze dell’indagine condotta da AGCM sono consultabili a questo indirizzo.

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