Diritto all'oblio: nessun obbligo di rimozione dei contenuti?

Secondo l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nessun individuo può pretendere la rimozione di un contenuto pubblicato su un motore di ricerca o su un qualsiasi sito web solo perché ritenuto pregiudizievole o c...

Secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nessun individuo può pretendere la rimozione di un contenuto pubblicato su un motore di ricerca o su un qualsiasi sito web solo perché ritenuto pregiudizievole o contrario ai propri interessi, a patto che ovviamente – nel momento in cui è stato posto online – l’articolo conteneva informazioni legittimamente reperite e corrispondenti al vero. Nel diritto europeo non esiste un “diritto all’oblio” generalizzato: per l’Avvocato Generale, insomma, sarebbe un grave errore aprire alla rimozione dei vecchi contenuti: il risultato sarebbe quello di falsificare la storia.

Se consentiamo a chiunque di pretendere la rimozione di un contenuto sgradito che lo riguarda, tra cento anni quando guarderanno a questa epoca attraverso Internet sembreremo tutti bravi e buoni. Le storie di corrotti e delinquenti saranno sparite“, aveva a suo tempo osservato Guido Scorza, uno dei più autorevoli esperti di diritto informatico e di tematiche connesse alla libertà di espressione ed alle politiche di innovazione che oggi torna sull’argomento commentando il parere dell’Avvocato Generale UE.

Il diritto a ricercare le informazioni pubblicate online, attraverso i motori di ricerca, rappresenta uno degli aspetti più importanti della libertà di informazione e non può essere limitato o escluso neppure quando la ricerca riguardi fatti o episodi del passato relativi a questa o quella persona. A condizione, naturalmente, che le informazioni siano state, originariamente, legittimamente pubblicate“, scrive Scorza nel suo intervento su Chefuturo.

L’editore od il gestore di un motore di ricerca, insomma, secondo l’Avvocato Generale UE, non possono essere obbligati a rimuovere un vecchio articolo solo perché ritenuto lesivo dell’altrui onorabilità. Se la pubblicazione, in passato, è avvenuta in modo legittimo, non dev’essere apportato alcun intervento. Grazie ad un motore di ricerca, chi è interessato ad approfondire una vicenda può seguirne la cronologia ricostruendo in successione i vari accadimenti. È esattamente ciò che succedeva quando si facevano delle indagini storiche negli archivi dei giornali.

A questo punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrà esprimersi in modo ufficiale sulla questione del “diritto all’oblio”: non è certo che il parere dell’Avvocato Generale venga recepito nella sua interezza ma esso costituisce indubbiamente una vera e propria pietra miliare.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti