Codice dell'amministrazione digitale: tante novità a partire dal domicilio digitale

Tante le novità introdotte nel nuovo Codice dell'amministrazione digitale che entrerà in vigore il prossimo 27 gennaio. Il domicilio digitale è forse l'aspetto che va esaminato con maggiore attenzione.

Il prossimo 27 gennaio, dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.

Ci siamo letti per filo e per segno tutto il testo del nuovo decreto che contiene importanti novità per i rapporti tra il cittadino, le imprese e la pubblica amministrazione.


La principale novità consiste nell’introduzione del domicilio digitale: professionisti, imprese e cittadini possono scegliere di non ricevere più le comunicazioni dalla pubblica amministrazione per via cartacea (quindi, anche cartelle tributarie, multe, verifiche sugli immobili,…) ma solo ed esclusivamente sul proprio indirizzo PEC.

Istituire un domicilio digitale porta con sé, indubbiamente, i suoi vantaggi: il colloquio con la pubblicazione avverrà in tutto e per tutto per via telematica con un’evidente riduzione dei costi sia per lo Stato che per il cittadino (che non dovrà inviare raccomandate e fare la fila agli sportelli delle Poste).
Gli svantaggi sono, ovviamente, quelli di cui abbiamo sempre parlato: Attivare la PEC non è solo cosa di professionisti e aziende. Crescono anche i privati.
La ricezione di una contestazione via PEC da parte della pubblica amministrazione equivale alla notifica fatta dal postino o da un messo incaricato.
Chi si dimenticasse di controllare il contenuto della casella PEC e lasciasse trascorrere troppo tempo, potrebbe quindi rischiare di incorrere nelle sanzioni di legge.

Fortunatamente tutti i gestori di caselle PEC consentono di richiedere l’inoltro dei messaggi su account di posta “normali” o comunque di ricevere una notifica circa l’arrivo di una nuova comunicazione (spesso anche via SMS).
Colui che ha scelto di eleggere un domicilio digitale “non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate“, si legge nel testo del decreto.

Inoltre, le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale da parte delle pubbliche amministrazioni “si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida“.

Oltre all’indice dei professionisti e delle imprese aventi l’obbligo di attivare un indirizzo PEC (registro INI-PEC), il decreto dispone la realizzazione di un nuovo registro, un “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”.
La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che vi provvederà avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio.
Anche l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato sarà reso pubblicamente consultabile (bisognerà verificare quali tipi di ricerche saranno permesse onde evitare eventuali abusi da parte di terzi).

Nel decreto si legge che per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco INI-PEC: di conseguenza, per loro, il domicilio digitale sembra intendersi già istituito a partire dal 27 gennaio prossimo.
Nel caso dei privati, invece, è necessaria un’esplicita autorizzazione e comunque la macchina non si metterà in moto prima dell’istituzione del registro gestito da AgID.

Si chiarisce che “in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali“.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale contiene anche una serie di disposizioni per obbligare le pubbliche amministrazioni a concludere il supporto per l’autenticazione mediante l’uso dell’identità digitale (SPID).
Inoltre, le pubbliche amministrazioni dovranno selezionare figure che svolgeranno il ruolo di responsabile per la transizione digitale e di difensore civico digitale.
In altre parole, le figure dovranno pianificare e coordinare gli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale da parte della pubblica amministrazione.
L’ufficio del difensore civico per il digitale, istituito presso AgID dovrà invece esaminare le segnalazioni circa presunte violazioni del Codice ed eventualmente, se l’esposto fosse fondato, invitare il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Sempre presso AgID viene istituita una piattaforma nazionale per la governance
della trasformazione digitale
, uno strumento per la consultazione pubblica
e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale.
La piattaforma dovrà raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

Il nuovo Codice mette poi nero su bianco che i documenti dotati di firma digitale sono idonei a soddisfare il requisito della forma scritta e il valore probatorio in sede di giudizio.
Nell’articolo Differenza tra firma digitale, firma qualificata e firma elettronica avevamo messo in evidenza tutte le peculiarità delle varie tipologie di firma.

Nel decreto si legge che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque,è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida“.
Inoltre l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Il decreto contiene molti altri dettagli d’interesse ma quelli che riguardano i cittadini, i professionisti e le aziende sono quelli evidenziati nell’articolo.

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