Open Fiber: la fibra in condominio è un diritto dei cittadini

Gli amministratori di condominio non devono indurre riunioni e produrre delibere: la normativa dà la facoltà di procedere senza indugi con la posa della fibra. Sarà poi facoltà dei residenti scegliere se attivare o meno un eventuale abbonamento.

A sottolineare il suo ruolo di “operatore wholesale” che si occupa di gestire la sua rete interamente in fibra ottica e di mettere a disposizione le infrastrutture agli operatori di telecomunicazioni che si occuperanno delle commercializzazione dei servizi a banda ultralarga (connettività FTTH a 1 Gbps) agli utenti finali, Open Fiber ha recentemente pubblicato sulla sua home page l’elenco completo dei partner.
Cliccando qui si può conoscere la lista degli operatori che offrono i propri servizi (anche) utilizzando la rete Open Fiber (in questa pagina, selezionando una città già coperta, si può consultare la lista dei partner attivi, coi quali gli utenti possono stipulare eventualmente un contratto).
Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento all’articolo La fibra Open Fiber 1 Gbps arriva in altre città d’Italia: l’elenco completo.

Come il cosiddetto “diritto d’antenna” è riconosciuto dalla normativa vigente (i cittadini hanno facoltà di installare sul tetto, anche in condominio, un’antenna necessaria all’invio e alla ricezione di dati per abilitare servizi a banda larga e ultralarga in modalità wireless), Open Fiber ricorda che per la realizzazione dell’impianto in fibra ottica utile per connettere il condominio alla rete non occorre indire riunioni né una delibera condominiale (dlgs n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, art. 91; dl 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. n. 133/2008; dlgs n. 33/2016 “Decreto Fibra”).

Portare la fibra ottica all’interno di un edificio condominiale è compito di un’azienda specializzata incaricata da Open Fiber che controlla l’idoneità dell’immobile quindi programma ed effettua i lavori di posa.

Quando una zona viene raggiunta dalla rete di Open Fiber e vi è la possibilità di attivare la connettività in fibra ottica, l’amministratore di condominio viene interpellato per raccogliere l’autorizzazione al fine dell’esecuzione dei lavori. Tale “via libera”, però, non implica l’impegno di attivare alcun abbonamento, né per l’amministratore né per i residenti.
I lavori di posa della fibra sono infatti gratuiti per il condominio e permettono agli interessati, in un secondo tempo, qualora lo desiderassero, di valutare l’attivazione di servizi di connettività ultrabroadband (1 Gbps) rivolgendosi alle società partner di Open Fiber citate in apertura.

Inutile dire che la disponibilità della connessione in fibra ottica con architettura FTTH a livello condominiale contribuisce ad aumentare il valore delle singole unità abitative. A un tecnico abilitato può essere anche richiesto il rilascio di un'”etichetta” che certifichi la predisposizione dell’edificio per l’utilizzo della banda ultralarga da parte dei residenti. In sede di vendita dell’abitazione, tale certificazione contribuisce ad accrescere il valore dell’edificio.

Peraltro, tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, devono inoltre essere “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Il condominio può bloccare solamente i lavori comunicando l’intenzione di volerli svolgere in proprio e a proprie spese, procedura però sconveniente e difficilmente applicabile in autonomia. Il già citato decreto legislativo 33/2016, conosciuto anche con l’appellativo decreto fibra, stabilisce (articolo 91) che “il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini“. Lo stesso decreto prevede all’articolo 8 che ai “proprietari di unità immobiliari, o al condominio ove costituito in base alla legge” venga riconosciuto il “diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie“.
Di fatto, quindi, i lavori di copertura di un condominio possono iniziare anche sulla scorta di una richiesta di connessione alla rete a banda ultralarga avanzata da un solo condomino nel caso in cui il punto di terminazione a livello stradale fosse già raggiunto dalla fibra.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti