Diritto alla riparazione in Italia: cosa cambia per garanzia e ricambi

Le nuove regole sul diritto alla riparazione introducono garanzie più lunghe, obblighi sui ricambi e maggiori tutele per i consumatori. Ecco cosa cambia e come far valere i propri diritti.

Dal 22 ottobre 2026 il diritto alla riparazione diventa una realtà anche in Italia. Chi possiede uno smartphone, un tablet, una lavatrice o altri dispositivi elettronici coperti dalle nuove disposizioni può chiedere al produttore di ripararli anche dopo la scadenza della garanzia legale. Non significa che ogni intervento debba essere gratuito, ma che il fabbricante non può sottrarsi alla riparazione quando il prodotto rientra nelle categorie previste e l’intervento risulta tecnicamente possibile. Cambiano anche le regole sulla garanzia legale: scegliendo la riparazione anziché la sostituzione di un bene difettoso, il consumatore può beneficiare di ulteriori 12 mesi di tutela.

Le novità derivano dal decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, che recepisce la direttiva europea 2024/1799. Il provvedimento modifica il Codice del consumo e introduce obblighi specifici per produttori, importatori e distributori. L’Unione europea aveva approvato la direttiva il 13 giugno 2024, fissando al 31 luglio 2026 il termine per il recepimento nazionale. L’Italia ha completato l’adeguamento con quasi tre mesi di ritardo, prevedendo tuttavia una disciplina transitoria per i contratti di vendita conclusi a partire dalla scadenza europea.

Batterie degradate, display danneggiati, componenti elettronici guasti e difficoltà nel reperire ricambi rappresentano da tempo ostacoli alla manutenzione di numerosi dispositivi. La normativa europea prova a intervenire proprio su questi problemi, affiancando alla tutela del consumatore un obiettivo ambientale: prolungare la vita utile dei prodotti e ridurre i rifiuti elettronici. Secondo le stime della Commissione europea, le nuove disposizioni potrebbero generare circa 4,8 miliardi di euro di crescita e investimenti nell’Unione.

Riparazione obbligatoria anche dopo la garanzia: cosa cambia in concreto

La novità più importante consiste nel separare il difetto coperto dalla garanzia legale e il guasto che si manifesta quando il periodo di responsabilità del venditore è ormai terminato:

  • DIFETTO. In questo caso, il consumatore continua a rivolgersi al negoziante o al soggetto che ha venduto il prodotto. Per i beni nuovi, la responsabilità ordinaria del venditore riguarda i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna, secondo le condizioni stabilite dal Codice del consumo.
  • GUASTO. Qui entra in gioco l’obbligo di riparazione del fabbricante, disciplinato dal nuovo articolo 127-quinquies. Il proprietario di un dispositivo appartenente alle categorie interessate può richiedere un intervento anche al di fuori della responsabilità del venditore. Il produttore deve effettuare la riparazione gratuitamente oppure applicando un prezzo ragionevole, entro un periodo di tempo altrettanto ragionevole.

Supponiamo che uno smartphone presenti un problema alla porta USB-C dopo 3anni di utilizzo. La garanzia legale ordinaria è ormai scaduta e il venditore, salvo ulteriori garanzie o responsabilità, non deve sostenerne la riparazione.

Il fabbricante, invece, potrebbe essere tenuto a intervenire in base alle nuove disposizioni, purché il prodotto e il componente interessato rientrino nelle specifiche europee di riparabilità applicabili.

Non si parla però di una sorta di garanzia illimitata: il produttore può chiedere un corrispettivo per la riparazione e non è obbligato a eseguire interventi impossibili. La norma prevede di considerare i requisiti specifici previsti per ciascuna categoria merceologica.

Quali prodotti devono essere riparabili secondo le nuove regole

L’obbligo non riguarda automaticamente tutti gli oggetti acquistati dai consumatori. Il legislatore collega la sua applicazione agli atti europei che prevedono precise specifiche di riparabilità, richiamati nell’allegato II-decies del Codice del consumo.

Tra i prodotti interessati figurano smartphone, tablet, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, asciugabiancheria, aspirapolvere e display elettronici, compresi TV e monitor. L’elenco comprende inoltre alcune tipologie di server e prodotti per l’archiviazione dei dati.

Per smartphone e tablet le novità sono particolarmente concrete: il regolamento UE 2023/1670, applicabile dal 20 giugno 2025 ai nuovi modelli immessi sul mercato europeo, obbliga i produttori a rendere disponibili specifici pezzi di ricambio per almeno 7 anni dopo la cessazione della commercializzazione del modello nell’UE. Tra questi figurano batterie, display, fotocamere, connettori di ricarica, microfoni, altoparlanti e pulsanti fisici. Per gli smartphone pieghevoli sono previsti anche ricambi per le cerniere e i meccanismi di apertura.

Non tutti i componenti devono essere venduti direttamente ai consumatori. Batterie, schermi, coperture posteriori e carrellini SIM rientrano generalmente tra i ricambi accessibili anche agli utenti finali; per fotocamere, connettori USB-C, microfoni e altri componenti più complessi il produttore può limitare la fornitura ai riparatori professionali. Esistono inoltre eccezioni, ad esempio per le batterie di dispositivi che soddisfano particolari requisiti di impermeabilità e durata.

Anche i tempi di consegna sono regolamentati: massimo 5 giorni lavorativi nei primi cinque anni del periodo di disponibilità obbligatoria dei ricambi e 10 giorni lavorativi negli anni successivi. Il fabbricante deve inoltre fornire le istruzioni necessarie alla riparazione e, quando un componente richiede una procedura di associazione software, garantire ai professionisti un accesso non discriminatorio agli strumenti indispensabili per ripristinarne il funzionamento.

Garanzia estesa di 12 mesi: quando si passa da 2 a 3 anni

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la durata della responsabilità del venditore. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 133 del Codice del consumo stabilisce che, quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità, il periodo di responsabilità si estende una sola volta di 12 mesi.

In pratica, per un bene nuovo soggetto alla normale garanzia legale biennale, la riparazione effettuata secondo queste condizioni può portare il periodo di responsabilità del venditore a 3 anni complessivi dalla consegna.

Immaginiamo uno smartphone acquistato il 10 settembre 2026. Se manifesta un difetto di conformità durante il periodo di garanzia e il consumatore sceglie la riparazione attraverso il venditore, la responsabilità ordinaria, inizialmente prevista fino al 10 settembre 2028, può estendersi fino al 10 settembre 2029.

L’estensione non si rinnova a ogni intervento: la disposizione parla espressamente di un prolungamento applicabile una sola volta, evitando che una successione di riparazioni faccia crescere indefinitamente la durata della responsabilità legale.

Un altro punto merita attenzione: riparazione in garanzia e riparazione fuori garanzia non producono gli stessi effetti. Se il proprietario paga la sostituzione della batteria dopo la scadenza della garanzia, non acquisisce un ulteriore anno di garanzia legale sull’intero dispositivo in forza della nuova disposizione.

Il venditore, prima di intervenire per risolvere un difetto di conformità, deve informare il consumatore della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione chiarendo anche l’eventuale estensione del periodo di responsabilità.

Ricambi a prezzi ragionevoli: una svolta per smartphone e dispositivi elettronici?

Il costo dei pezzi di ricambio rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla riparazione. Un intervento tecnicamente semplice può risultare economicamente sconveniente quando il produttore vende il componente a un prezzo vicino a quello di un dispositivo nuovo.

Il nuovo articolo 127-quinquies affronta espressamente il problema: i fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i prodotti interessati devono offrirli a un prezzo ragionevole, tale da non scoraggiare la riparazione.

La disposizione assume particolare rilievo per i dispositivi elettronici, nei quali il costo finale dipende non soltanto dal componente fisico, ma anche dalle procedure necessarie per installarlo. Pensiamo a un display OLED, a una batteria incollata oppure a una scheda elettronica che richiede operazioni di configurazione dopo la sostituzione.

La legge, però, non stabilisce un listino massimo né una percentuale fissa rispetto al prezzo del dispositivo. I produttori devono consentire ai consumatori di consultare, attraverso un sito Web liberamente accessibile, informazioni sui prezzi indicativi delle normali riparazioni dei beni soggetti alla normativa.

Blocchi software, componenti associati e riparazioni indipendenti

La parte tecnicamente più interessante della normativa riguarda i sistemi che possono impedire la sostituzione dei componenti anche quando l’intervento meccanico o elettronico sarebbe perfettamente realizzabile.

In numerosi dispositivi moderni, l’hardware comunica con il firmware e con il sistema operativo attraverso procedure di identificazione e autenticazione. Una batteria può integrare un circuito di gestione che fornisce dati sullo stato di carica, sulla temperatura e sull’usura; un display può richiedere parametri di calibrazione; un componente biometrico può utilizzare meccanismi crittografici per impedire sostituzioni non autorizzate.

Alcune di queste soluzioni rispondono a esigenze legittime di sicurezza e affidabilità. Altre, quando impediscono senza un’adeguata giustificazione l’impiego di componenti perfettamente compatibili, rischiano di trasformarsi in ostacoli artificiali alla manutenzione.

La normativa affronta questa tematica vietando ai fabbricanti di ricorrere a clausole contrattuali o tecnologie hardware e software che impediscono la riparazione dei prodotti interessati, salvo ragioni legittime e oggettive, comprese quelle connesse alla tutela della proprietà intellettuale.

Il riferimento è importante anche per il cosiddetto parts pairing, ossia l’associazione tra uno specifico componente e un determinato dispositivo mediante identificativi o verifiche software. Una procedura di associazione non è automaticamente illegittima; diventa però discutibile quando ostacola ingiustificatamente una riparazione consentita dalle norme.

Il decreto tutela espressamente anche l’impiego di ricambi originali, compatibili, usati e realizzati mediante stampa 3D. I fabbricanti non possono impedirne l’utilizzo da parte dei riparatori indipendenti quando i componenti rispettano le disposizioni applicabili in materia di sicurezza e proprietà intellettuale.

Riparazione, garanzia e prodotti ricondizionati: chi risponde al consumatore

La normativa distingue con precisione le responsabilità del venditore da quelle del fabbricante.

Quando un prodotto presenta un difetto di conformità coperto dalla garanzia legale, l’interlocutore principale resta il venditore. Non è necessario rivolgersi direttamente alla casa produttrice, anche se il negoziante può naturalmente organizzare l’intervento attraverso i centri di assistenza del marchio.

Quando invece il difetto emerge al di fuori della responsabilità del venditore, l’obbligo introdotto dal decreto interessa il fabbricante, nei limiti previsti per la categoria del prodotto.

Se il produttore ha sede fuori dall’Unione europea, la normativa individua ulteriori soggetti responsabili: prima il rappresentante autorizzato nell’Unione, se presente; in sua assenza l’importatore e, successivamente, il distributore, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il fabbricante può affidare materialmente la riparazione a soggetti terzi. Può inoltre proporre al consumatore un dispositivo temporaneamente sostitutivo durante l’intervento, gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole.

Se la riparazione risulta impossibile, il produttore può offrire un bene ricondizionato: anche nell’ambito della garanzia legale il Codice del consumo contempla ora espressamente la possibilità che il venditore fornisca, su richiesta esplicita del consumatore, un prodotto ricondizionato in sostituzione di quello difettoso.

Sanzioni fino a 100.000 euro e controlli dell’AGCM

Il recepimento italiano non si limita a introdurre nuovi diritti, ma affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di controllare il rispetto degli obblighi previsti.

L’articolo 127-undecies del Codice del consumo stabilisce sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione delle disposizioni richiamate, tenendo conto della gravità, della durata e delle condizioni economiche del responsabile.

Nei casi di particolare gravità o recidiva, i limiti minimo e massimo raddoppiano. L’importo massimo previsto dalla disposizione può quindi raggiungere 100.000 euro per singola violazione, senza escludere le ulteriori conseguenze giuridiche eventualmente applicabili.

AGCM può intervenire d’ufficio oppure su istanza di soggetti e organizzazioni che abbiano interesse, accertando le violazioni e adottando misure per interromperle ed eliminarne gli effetti.

Il decreto istituisce inoltre un osservatorio nazionale sulla riparazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con funzioni di monitoraggio e supporto all’attuazione delle nuove misure.

Una piattaforma europea per trovare i riparatori dal 2027

Tra gli strumenti previsti dalla direttiva figura una piattaforma europea online per la riparazione, la cui realizzazione compete alla Commissione europea entro il 31 luglio 2027.

Il servizio dovrà facilitare l’incontro tra consumatori e operatori del settore, consentendo di individuare riparatori e iniziative dedicate al recupero dei prodotti. La piattaforma comprenderà sezioni nazionali, tra cui quella italiana, accessibili gratuitamente ai consumatori.

L’obiettivo è ridurre una delle difficoltà più frequenti: trovare un tecnico disponibile, conoscere le caratteristiche del servizio e valutare alternative alla sostituzione integrale del prodotto.

Il sistema potrà ospitare anche operatori che commercializzano beni ricondizionati e soggetti interessati al loro recupero. Al momento, però, la piattaforma rappresenta ancora un progetto da completare; non è corretto considerarla un servizio già pienamente operativo.

Diritto alla riparazione: le risposte alle domande più frequenti

Dal 22 ottobre 2026 tutti i prodotti hanno una garanzia di 3 anni?

No. La garanzia legale ordinaria sui prodotti nuovi resta di 2 anni. Il periodo di responsabilità del venditore può estendersi di ulteriori 12 mesi quando il consumatore sceglie la riparazione per risolvere un difetto di conformità coperto dalla garanzia. L’estensione si applica una sola volta e non scatta automaticamente al momento dell’acquisto.

Ho comprato uno smartphone prima dell'entrata in vigore della legge: posso ottenere il terzo anno di garanzia?

Bisogna distinguere la data di acquisto da quella di entrata in vigore del decreto. Le nuove disposizioni sull’estensione della garanzia riguardano i contratti di vendita conclusi a partire dal 31 luglio 2026. Chi ha acquistato un prodotto prima di tale data non ottiene automaticamente i 12 mesi aggiuntivi, anche se la garanzia biennale è ancora valida. Rimangono naturalmente i diritti già previsti dalla normativa precedente.

Se il telefono si rompe dopo 3 o 4 anni, il produttore deve ripararlo gratis?

No. Il diritto alla riparazione non equivale a una garanzia gratuita permanente. Per i prodotti interessati dalla normativa il fabbricante deve offrire la riparazione, quando tecnicamente possibile, ma può chiedere un prezzo ragionevole. Il consumatore può quindi ottenere un intervento anche dopo la scadenza della garanzia, senza avere necessariamente diritto a non pagare nulla.

Se il prodotto è ancora in garanzia, devo rivolgermi al negoziante o al produttore?

Al venditore. La garanzia legale di conformità riguarda il rapporto tra consumatore e venditore, anche quando il dispositivo porta il marchio di un altro produttore. Il negoziante non può semplicemente scaricare sul cliente la responsabilità di contattare il fabbricante. Se invece la garanzia è scaduta, per i prodotti coperti dal nuovo obbligo di riparazione è possibile rivolgersi al produttore o al soggetto individuato dalla legge.

Posso scegliere sempre la riparazione invece della sostituzione?

Durante il periodo di garanzia il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, ma il diritto non è assoluto. Il venditore può opporsi al rimedio richiesto quando risulta impossibile oppure comporta costi sproporzionati rispetto all’alternativa, secondo i criteri stabiliti dal Codice del consumo. Se ricorrono le condizioni per ottenere la riparazione e il venditore la effettua, si applica l’estensione di 12 mesi.

Se faccio riparare due volte lo stesso prodotto, ottengo altri 2 anni di garanzia?

No. Il prolungamento di 12 mesi può verificarsi una sola volta. Un dispositivo nuovo con garanzia ordinaria di 2 anni può quindi arrivare, alle condizioni previste dalla legge, a 3 anni complessivi di responsabilità del venditore. Ulteriori riparazioni non producono automaticamente nuove estensioni.

La nuova legge copre anche le batterie consumate e i display rotti accidentalmente?

Occorre distinguere. Il normale deterioramento della batteria o la rottura accidentale di uno schermo non costituiscono necessariamente difetti di conformità coperti dalla garanzia legale. Possono tuttavia rientrare tra gli interventi richiedibili a pagamento al produttore nell’ambito del diritto alla riparazione, purché il dispositivo e il componente siano soggetti ai requisiti applicabili. Una batteria difettosa già all’origine, invece, può rientrare nella garanzia legale secondo le circostanze del caso.

Per quanti anni il produttore deve garantire i pezzi di ricambio?

Non esiste una durata unica per tutti i prodotti. Per gli smartphone e i tablet interessati dal regolamento UE 2023/1670, specifici ricambi devono rimanere disponibili per almeno 7 anni dopo la cessazione dell’immissione sul mercato del modello nell’Unione europea. Il termine non decorre necessariamente dalla data in cui il consumatore ha acquistato il dispositivo. Per altre categorie di apparecchi valgono durate e requisiti differenti.

Posso acquistare personalmente una batteria o uno schermo di ricambio?

Per gli smartphone e tablet soggetti ai requisiti europei, determinati componenti devono risultare accessibili anche agli utenti finali, tra cui gruppi display e alcune batterie, secondo le condizioni e le eccezioni previste dal regolamento. Altri componenti, come alcuni connettori, fotocamere e microfoni, possono essere riservati ai riparatori professionali. Il diritto di acquistare un ricambio non significa inoltre che ogni intervento possa essere eseguito senza competenze tecniche o attrezzature.

Il produttore può rifiutare la riparazione perché ho già aperto il dispositivo?

Non per il solo fatto che il prodotto sia stato precedentemente riparato da un tecnico indipendente o dal proprietario. Il nuovo articolo 127-quinquies vieta espressamente di negare la riparazione esclusivamente per questa ragione. La situazione cambia se un intervento precedente ha provocato danni che rendono la nuova riparazione impossibile oppure comporta altre conseguenze tecniche rilevanti.

Devo usare obbligatoriamente un centro di assistenza autorizzato?

No. Il consumatore può rivolgersi anche a riparatori indipendenti. La normativa limita inoltre la possibilità per i fabbricanti di ostacolare ingiustificatamente l’impiego di ricambi originali, compatibili, usati o prodotti mediante stampa 3D, nel rispetto delle regole applicabili in materia di sicurezza e proprietà intellettuale. Durante la garanzia legale è comunque opportuno coordinare l’intervento con il venditore, per evitare contestazioni sulla natura del difetto e sulle responsabilità.

Il produttore può impedire l'uso di un ricambio tramite un blocco software?

Non può utilizzare tecnologie hardware o software per impedire ingiustificatamente le riparazioni previste dalla normativa. Rimangono possibili limitazioni giustificate da ragioni legittime e oggettive, comprese esigenze di sicurezza e tutela della proprietà intellettuale. L’associazione software tra un componente e il dispositivo, quindi, non è vietata in assoluto, ma non può trasformarsi automaticamente in un ostacolo ingiustificato alla riparazione.

Quanto tempo può trattenere il dispositivo il centro di assistenza?

La legge richiede che la riparazione avvenga entro un periodo ragionevole, senza stabilire un numero massimo di giorni valido per qualsiasi intervento. Per smartphone e tablet interessati dal regolamento UE 2023/1670 esistono invece termini specifici per la consegna dei ricambi: normalmente 5 giorni lavorativi nei primi 5 anni del periodo obbligatorio di disponibilità e 10 giorni lavorativi negli anni successivi. Si tratta però di tempi di fornitura dei componenti, non della durata complessiva della riparazione.

Durante la riparazione ho diritto a uno smartphone o a un dispositivo sostitutivo?

Non automaticamente. Durante un intervento in garanzia il venditore può fornire gratuitamente un bene temporaneamente sostitutivo. Per le riparazioni fuori garanzia disciplinate dal nuovo obbligo, il produttore può offrire un dispositivo in prestito gratuitamente oppure a un costo ragionevole. La normativa non introduce tuttavia un diritto generalizzato a ricevere sempre un apparecchio sostitutivo.

Che cosa posso fare se il produttore si rifiuta di riparare il dispositivo?

Il primo passo consiste nel presentare una richiesta scritta, indicando modello, difetto riscontrato, data di acquisto e intervento desiderato. Conviene conservare fattura o scontrino, eventuali preventivi e comunicazioni ricevute. Se il prodotto rientra tra quelli soggetti all’obbligo di riparazione e il fabbricante oppone un rifiuto che appare ingiustificato, è possibile rivolgersi a un’associazione dei consumatori e presentare una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La segnalazione non equivale però a ottenere automaticamente una riparazione o un risarcimento individuale.

Il diritto alla riparazione vale anche per prodotti acquistati online o all'estero?

Le tutele non dipendono dal fatto che il consumatore abbia acquistato il prodotto in un negozio fisico oppure online. Occorre tuttavia distinguere la garanzia legale, che coinvolge il venditore e dipende dalle regole applicabili al contratto, dagli obblighi di riparazione previsti per i prodotti interessati dalla normativa europea. Per i fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione possono entrare in gioco il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore secondo l’ordine previsto dalla legge.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti