Fibra e DL PNRR: perché non esiste un obbligo di attivare la tecnologia migliore

Il DL PNRR impone agli operatori Internet obblighi di trasparenza sulle tecnologie disponibili al civico e sulle prestazioni ottenibili, sulla base della mappatura AGCOM.

Il decreto legge collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026, contiene alcune novità interessanti in tema di comunicazioni elettroniche e, nello specifico, di accesso alla rete Internet. Il DL PNRR introduce un obbligo di trasparenza informativa in fase di commercializzazione dei servizi: l’operatore è tenuto a informare il consumatore sulle tecnologie di connessione disponibili presso il suo numero civico, specificando anche le prestazioni ottenibili ovvero la banda disponibile espressa in Mbps o Gbps.

Non c’è un obbligo esplicito di vendere la migliore tecnologia disponibile ma di informare il cliente

L’articolo 13 c) del DL PNRR riporta espressamente quanto segue:

I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l’obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all’indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta dei servizi di connettività, prevista dall’articolo 22 del presente codice. L’Autorità vigila sull’attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La norma non fa distinzioni sul luogo in cui l’interessato riceve la proposta di contratto: l’operatore di telecomunicazioni deve sempre condividere informazioni puntuali sulle diverse tecnologie per l’accesso alla rete Internet presenti presso il civico. Ovviamente, soprattutto nelle zone periferiche e nei paesi di provincia non è detto che si sia la possibilità di scelta: potrebbe anche essere disponibile una sola tecnologia a banda ultralarga (escludendo le storiche ADSL).

I nuovi obblighi informativi, le tecnologie di accesso e i criteri tecnici VHCN

I nuovi obblighi di trasparenza introdotti dal DL PNRR impongono agli operatori di telecomunicazioni di rappresentare in modo corretto e verificabile le tecnologie di accesso effettivamente disponibili al civico, distinguendo tra architetture profondamente diverse sotto il profilo tecnico e prestazionale, quali FTTH (Fiber to the Home), FTTC (Fiber to the Cabinet), FTTE/FTTB (Fiber to the Exchange/Building) e FWA (Fixed Wireless Access). Parliamo delle differenze tra le varie tipologie di fibra FTTx in un altro articolo.

La distinzione assume rilievo giuridico e regolatorio alla luce della classificazione europea delle Very High Capacity Networks (VHCN), introdotta dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e recepita nell’ordinamento italiano.

Alla luce di tali criteri, le reti FTTH rientrano pienamente nella categoria VHCN, in quanto basate su fibra ottica fino al punto terminale. Le soluzioni FTTC, pur potendo offrire velocità elevate in condizioni ottimali, presentano limiti strutturali dovuti al tratto finale in rame, che incidono su simmetria, stabilità e scalabilità, rendendo la loro qualificazione come VHCN dipendente da specifiche condizioni tecniche e non generalizzabile.

Analogamente, le reti FWA possono raggiungere prestazioni significative, soprattutto nelle implementazioni più avanzate, ma restano caratterizzate da una maggiore variabilità dovuta alla natura radio del mezzo trasmissivo, con conseguenze su latenza e capacità garantita.

In questo contesto, l’obbligo introdotto dal DL PNRR non consiste nell’imporre l’attivazione della tecnologia più avanzata, bensì nel garantire che l’utente sia informato in modo trasparente dell’esistenza di reti che, secondo la classificazione europea e la mappatura ufficiale, soddisfano o meno i requisiti VHCN.

La verifica della copertura e delle prestazioni tramite la mappatura geografica

Il testo del decreto legge cita l’obbligo per ciascun operatore di telecomunicazioni che vende l’accesso Internet al consumatore, di verificare le opzioni di copertura sulla “corrente banca dati di mappatura geografica”.

La soluzione non è espressamente citata ma è implicito, come conferma il riferimento all’art. 22 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che la mappatura di riferimento è BroadBand Map di AGCOM: qui, cercando l’indirizzo di attivazione del servizio, si possono verificare tutte le modalità di connessione (ad esempio FTTH o FTTC) nonché ottenere una stima affidabile della velocità di trasferimento dati ottenibile.

Il tema assume particolare rilevanza nei rapporti tra operatori retail e operatori wholesale (FiberCop e Open Fiber), poiché molti operatori commerciali non controllano direttamente l’infrastruttura di accesso ma acquistano servizi all’ingrosso su reti FTTH o FTTC di terzi.

Note finali

L’espressione “obbligo di attivare il servizio più performante” non compare nel testo normativo. Essa deriva da una lettura estensiva della ratio della norma – promuovere la diffusione di reti ad altissima capacità – ma non trova riscontro nel testo.

In ogni caso, se dalla mappatura AGCOM risulta la disponibilità di una rete FTTH presso l’indirizzo del consumatore, tale informazione non può essere omessa o negata in sede di offerta; l’operatore non può presentare come unica opzione una tecnologia meno performante se una tecnologia superiore risulta ufficialmente disponibile.

Tuttavia, ed è il punto decisivo, la norma non utilizza mai verbi prescrittivi tipici degli obblighi di fornitura, come “attivare”, “fornire”, “installare” o “garantire”. Il perimetro resta quello dell’informazione corretta e verificabile, non quello dell’obbligo di vendita o di realizzazione dell’ultimo tratto di rete.

Se la fibra ottica non arriva all’interno del palazzo (o non è disponibile il tratto verticale/di adduzione fino all’unità immobiliare), l’operatore può legittimamente rifiutare l’attivazione della FTTH, anche se la mappatura AGCOM indica FTTH “disponibile” al civico; l’infrastruttura primaria arriva in prossimità dell’edificio; esiste una rete wholesale teoricamente utilizzabile. Per ottenere la copertura bisognerà attivarsi al fine che sia completato anche l’ultimo tratto di rete fino alla singola unità immobiliare.

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