Dal 19 giugno 2026 cambia in modo significativo il quadro delle telefonate commerciali nel settore luce e gas. Non si tratta soltanto di un aggiornamento formale delle regole sul telemarketing, ma di un intervento che incide direttamente sulla validità dei contratti conclusi a distanza, sulla responsabilità degli operatori e sulla possibilità per il consumatore di contestare attivazioni non richieste.
La novità più importante riguarda proprio il settore energetico: per proporre o avviare telefonicamente contratti di fornitura di energia elettrica e gas non sarà più sufficiente chiamare l’utente usando liste di contatti più o meno lecite, consensi raccolti in modo opaco o numerazioni difficili da ricondurre al soggetto reale. Il professionista potrà contattare il consumatore solo in presenza di presupposti precisi, documentabili e verificabili.
Il riferimento normativo è l’articolo 51 del Codice del Consumo, modificato dalla legge di conversione del Decreto Bollette. I nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater introducono un impianto molto più severo rispetto al passato: divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche non autorizzate nel settore energia, obbligo di usare numerazioni che identifichino univocamente il professionista, nullità dei contratti conclusi in violazione delle regole e possibilità per gli utenti di segnalare le chiamate irregolari al Garante Privacy e ad AGCOM.
La novità centrale: stop alle chiamate a freddo per luce e gas
Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51 stabilisce che, decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
La norma non si limita a vietare la conclusione telefonica del contratto, ma colpisce la fase della sollecitazione commerciale: la telefonata con cui l’operatore propone il cambio di gestore, prospetta un’offerta luce e gas o invita il consumatore a completare una procedura contrattuale rientra nel perimetro della nuova disciplina.
Il professionista può ancora contattare il consumatore in due ipotesi principali. La prima è quella in cui sia stato l’utente a effettuare una richiesta direttamente al professionista, per esempio attraverso il sito o un’interfaccia informatica dell’azienda. La seconda riguarda i clienti già acquisiti di energia elettrica e gas che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
La differenza rispetto al passato è sostanziale: non basta più sostenere genericamente che il numero era presente in una banca dati commerciale. L’operatore deve poter dimostrare la validità del contatto.
Onere della prova: ora deve dimostrare tutto il professionista
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è lo spostamento dell’onere della prova. Il nuovo comma 8-bis prevede espressamente che sia il professionista (ovvero chi promuovere e fornisce il servizio) a dover dimostrare la validità del contatto.
In concreto, se un consumatore contesta una chiamata ricevuta dopo il 19 giugno 2026, l’azienda non potrà limitarsi a dichiarare di avere un consenso. Dovrà provare quando, come e attraverso quale canale quel consenso è stato raccolto. Dovrà inoltre dimostrare che quel consenso era specifico, riferibile al soggetto chiamato e pertinente rispetto alla finalità commerciale perseguita.
Per gli operatori seri questo significa conservare evidenze robuste: timestamp, indirizzo IP usato per l’eventuale richiesta online, modulo di consenso, versione dell’informativa privacy accettata dall’utente, finalità selezionate, log della procedura e tracciabilità della numerazione usata per il contatto.
Per i call center meno trasparenti, invece, la nuova disciplina rappresenta un problema strutturale: le pratiche basate su liste acquistate da terzi, consensi generici o contatti difficilmente verificabili diventano molto più rischiose.
Contratti nulli se la chiamata viola le nuove regole
Il nuovo comma 8-ter è ancora più incisivo. I contratti stipulati a seguito di un contatto effettuato in violazione del comma 8-bis o dell’obbligo di usare un numero identificativo da parte del professionista sono nulli.
Questa è la vera svolta. La norma non introduce soltanto una sanzione amministrativa a carico dell’operatore: incide direttamente sul rapporto contrattuale. Se il contratto luce o gas nasce da una telefonata non conforme, il consumatore può contestarne la validità.
Il cittadino può inoltre avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del Consumo e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Chi riceve una bolletta da un nuovo fornitore senza avere consapevolmente richiesto il cambio dovrebbe agire subito: recuperare la data della chiamata, annotare il numero chiamante, conservare eventuali SMS o email ricevuti, chiedere formalmente al fornitore la prova del consenso e contestare l’attivazione.
Il numero chiamante deve identificare univocamente il professionista
Il comma 8-ter prevede anche che i contatti telefonici consentiti siano effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.
È un passaggio importante perché mira a superare uno dei problemi più gravi del telemarketing: l’impossibilità per il cittadino di capire chi lo stia realmente chiamando.
Negli anni si sono diffuse pratiche molto aggressive: chiamate da numeri mobili sempre diversi, numerazioni non richiamabili, prefissi apparentemente locali, numeri riconducibili a soggetti terzi e, nei casi peggiori, CLI spoofing, cioè falsificazione dell’identità del chiamante.
Con la nuova disciplina, l’operatore non può nascondersi dietro una catena opaca di intermediari: la numerazione utilizzata deve permettere di risalire in modo chiaro al professionista per conto del quale la chiamata è effettuata.
Le novità in vigore dal 19 giugno 2026, a colpo d’occhio
| Novità | Cosa cambia dal 19 giugno 2026 |
|---|---|
| Stop alle chiamate a freddo | Vietate sollecitazioni commerciali telefoniche non autorizzate per contratti di fornitura di energia elettrica e gas. |
| Consenso documentabile | Il professionista deve poter dimostrare quando, come e attraverso quale canale ha raccolto il consenso dell’utente. |
| Onere della prova | Spetta all’operatore dimostrare la legittimità del contatto commerciale e la validità del consenso. |
| Contratti nulli | I contratti conclusi a seguito di contatti effettuati in violazione delle nuove regole possono essere dichiarati nulli. |
| Numero identificativo obbligatorio | Le chiamate consentite devono provenire da numerazioni che consentano di identificare univocamente il professionista. |
| Segnalazioni alle Autorità | Le chiamate irregolari possono essere segnalate al Garante Privacy e ad AGCOM. |
| Registro delle Opposizioni | Continua a essere utilizzabile per opporsi alle comunicazioni commerciali e revocare i consensi precedentemente espressi. |
| Ambito di applicazione | Le nuove disposizioni riguardano principalmente le offerte commerciali per luce e gas e non eliminano tutte le telefonate promozionali. |
Le chiamate spam non spariranno del tutto
È importante non creare false aspettative: dal 19 giugno 2026 non spariscono tutte le telefonate indesiderate.
La nuova disciplina riguarda in modo specifico le sollecitazioni commerciali telefoniche finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Restano fuori, almeno da questo specifico intervento, molte altre categorie: telefonia, assicurazioni, prodotti finanziari, servizi digitali, recupero crediti, sondaggi e campagne commerciali basate su altri presupposti giuridici.
Inoltre, i consensi validamente raccolti in passato non sono cancellati automaticamente: un utente potrebbe continuare a ricevere comunicazioni commerciali se ha espresso un consenso specifico e non lo ha revocato. La differenza è che, nel settore luce e gas, il fornitore dovrà essere in grado di dimostrare in modo molto più rigoroso la legittimità del contatto.
Il Registro Pubblico delle Opposizioni continua ad avere un ruolo importante. È il servizio pubblico gratuito che consente al cittadino di opporsi all’utilizzo del proprio numero, fisso o mobile, per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato.
L’iscrizione al RPO non è una bacchetta magica, soprattutto contro soggetti illegali o call center che operano fuori dalle regole. Tuttavia resta uno strumento da usare, perché obbliga gli operatori regolari a consultare il Registro prima di avviare campagne pubblicitarie. Inoltre, seppur criticato a più riprese, è lo strumento che permette di revocare i consensi espressi in passato.
Codice di condotta per telemarketing e teleselling
Accanto alle norme primarie, va considerato anche il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling approvato dal Garante Privacy.
Il Codice disciplina aspetti organizzativi e operativi molto rilevanti: gestione delle liste di contatto, tracciabilità dei consensi, controlli sui fornitori, correttezza delle informative, gestione delle opposizioni e responsabilità lungo la filiera.
Il committente non può più disinteressarsi di ciò che fa il call center incaricato: se una società affida campagne commerciali a soggetti esterni, deve controllare la provenienza dei dati, la liceità dei contatti e il rispetto delle regole privacy. Il modello “ha sbagliato il call center” è sempre meno sostenibile: e lo dimostrano le sanzioni via via irrogate dall’Autorità negli ultimi anni.
Cosa chiedere all’operatore durante la chiamata
Dal 19 giugno 2026, chi riceve una telefonata commerciale su luce e gas dovrebbe evitare risposte impulsive e raccogliere informazioni utili.
Le domande da porre sono semplici ma molto efficaci:
“Per quale società sta chiamando?”
“Qual è la partita IVA del professionista per conto del quale mi contatta?”
“Da quale numero mi sta chiamando e dove posso verificarlo?”
“Quando avrei fornito il consenso a essere contattato?”
“Attraverso quale sito, modulo o contratto avrei espresso tale consenso?”
“Può inviarmi copia della prova del consenso?”
Il consumatore non dovrebbe mai fornire durante una chiamata inattesa dati che consentono l’attivazione o la migrazione di un contratto.
Nel settore energia i dati più “delicati” sono POD e PDR, cioè i codici che identificano rispettivamente il punto di prelievo dell’energia elettrica e il punto di riconsegna del gas. Anche IBAN, codice fiscale, documento d’identità e indirizzo completo devono essere trattati con estrema cautela.
Un operatore corretto può inviare una proposta su supporto durevole, lasciare al consumatore il tempo di verificarla e indicare canali ufficiali per completare eventualmente la procedura. Un operatore aggressivo, invece, tende a creare urgenza: “deve decidere subito”, “la tariffa scade oggi”, “il suo contratto è in chiusura”, “deve solo confermare un dato” o formule simili.
Registrare la telefonata: perché può essere utile
La registrazione della chiamata può diventare un elemento probatorio importante, soprattutto quando il consumatore deve dimostrare il contenuto della conversazione o contestare affermazioni scorrette dell’operatore.
In linea generale, registrare una conversazione alla quale si partecipa è ritenuto lecito dalla giurisprudenza. Il consiglio pratico è conservare la registrazione in modo ordinato, insieme a data, ora, numero chiamante, eventuali SMS ricevuti e schermate del registro chiamate.
Su Android la registrazione delle chiamate dipende dal modello, dalla versione del sistema operativo, dall’app Telefono installata e dalle limitazioni imposte dal produttore. Per questo è opportuno verificare prima del 19 giugno se il proprio smartphone consente la registrazione nativa o se servono soluzioni alternative compatibili con il dispositivo.
SPID, CIE e identità digitale potrebbero essere il passo successivo
Le nuove regole rappresentano probabilmente soltanto una fase intermedia. In un altro nostro articolo abbiamo evidenziato come il vero salto di qualità arriverà quando la conclusione dei contratti a distanza richiederà una forma di identificazione forte dell’utente. SPID e Carta d’Identità Elettronica potrebbero offrire una soluzione particolarmente efficace.
Un sistema che richiedesse una conferma tramite identità digitale renderebbe infatti molto più difficile:
- attivare contratti non richiesti;
- utilizzare dati ottenuti fraudolentemente;
- simulare il consenso del consumatore;
- contestare successivamente l’identità del soggetto aderente.
Si tratta di uno scenario che non è ancora previsto in modo generalizzato dalla normativa ma che appare sempre più coerente con l’evoluzione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione e del settore privato.