Entra in vigore il regolamento AGCOM anti-pirateria

Entra in vigore quest'oggi il "Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione", emanato dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) lo scorso 12 dicembre.

Entra in vigore quest’oggi il “Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione“, emanato dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) lo scorso 12 dicembre.

Secondo le nuove disposizioni, qualunque soggetto legittimato d’ora in avanti può presentare istanza all’Autorità chiedendo la rimozione di quei contenuti che siano stati pubblicati online ledendo i suoi diritti.
Sulla base della segnalazione, l’AGCOM avvierà così un processo rapido di analisi del reclamo esprimendosi entro sette giorni sulla fondatezza delle lamentele.
Sarà quindi la stessa autorità di regolazione e garanzia ad attivarsi presso i gestori del sito Internet che si sarebbe reso responsabile della violazione del diritto d’autore e, se necesario, nei confronti dell’uploader del contenuto e dei provider Internet.

Gli interessati dal provvedimento di verifica avviato dall’AGCOM avranno cinque giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, AGCOM potrà disporre la “rimozione selettiva delle opere” pubblicate in violazione degli altrui diritti o chiedere la “disabilitazione dell’accesso alle opere” stesse.

Nel caso in cui le pagine fossero ospitate su server situati oltre i confini nazionali, AGCOM potrà richiedere ai provider italiani di bloccare l’accesso al sito web oggetto del provvedimento inibitorio e richiedere il reindirizzamento automatico verso una pagina web predisposta dalla stessa autorità.

Con una campagna pubblicitaria che è stata varata nelle scorse ore, è stato inaugurato anche ddaonline.it (Il diritto d’autore online.it), sito web – sviluppato dalla Fondazione Ugo Bordoni – che funge da piattaforma per il dialogo fra detentori dei diritti ed AGCOM.
Sul sito sono pubblicate tutte le informazioni sulla nuova normativa e sono disponibili i moduli per la presentazione di un’istanza.

L’Autorità ribadisce che gli utenti finali ossia i fruitori dei contenuti sulla Rete restano esclusi da qualsiasi intervento. “Il regolamento non contempla ordini rivolti agli utenti finali, né in quanto fruitori di opere digitali, sia attraverso il downloading che tramite streaming, né in quanto uploader. Il regolamento, inoltre, esclude esplicitamente dal suo ambito di intervento il cosiddetto peer-to-peer, ovvero le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica“, si legge nelle FAQ.

I detrattori del regolamento AGCOM hanno più volte evidenziato come il principio del notice and take down, intoccabile negli Stati Uniti, non sia presente. Secondo tale approccio, infatti, chi si ritiene titolare del diritto su un contenuto avvisa l’amministratore del sito sul quale il suo contenuto è stato pubblicato senza autorizzazione alcuna. Il gestore può quindi attivarsi immediatamente per rimuoverlo di sua spontanea volontà, senza l’ordine di un giudice e senza l’intervento di alcuna autorità amministrativa. Teoricamente, il gestore della piattaforma potrebbe anche non rimuovere il contenuto segnalato ma – in questo caso – non potrebbe più beneficiare delle esenzioni di responsabilità.

L’avvocato Guido Scorza fa altresì presente come attorno al regolamento AGCOM, appena varato, permanga un alone d’incertezza. Secondo Scorza, la piattaforma ddaonline.it consentirebbe anche la segnalazione di URL generici piuttosto che delle singole pagine contenenti materiale pubblicato illecitamente costringendo AGCOM a verificare il contenuto di interi siti web ed introducendo il rischio di vedere emanati provvedimenti restrittivi di carattere generalizzato.
Non sarebbe poi stato ancora chiarito il concetto di “violazione massiva” del diritto d’autore, cosa che dovrebbe innescare una procedura inibitoria a carattere d’urgenza, molto più rapida (12 giorni) rispetto a quella ordinaria.

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