Cos'è la fattura elettronica per l'Agenzia delle Entrate

In tema di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato una circolare (numero 18/E del 24 giugno 2014) con cui ci si prefigge di chiarire alcuni aspetti sin qui dimostratisi piuttosto ostici.

In tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato una circolare (numero 18/E del 24 giugno 2014) con cui ci si prefigge di chiarire alcuni aspetti sin qui dimostratisi piuttosto ostici. Il 6 giugno scorso, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese ed i professionisti che offrono servizi e beni alla Pubblica Amministrazione, di emettere una fattura elettronica. Le fatture in formato cartaceo non verranno più accettate come documenti validi.

Le istruzioni per predisporre la fattura elettronica da presentare alla Pubblica Amministrazione (PA) sono state pubblicate nel sito di FatturaPA. “La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni“, si legge sul sito web gestito da Agenzia delle Entrate e SOGEI.

La cosiddetta “FatturaPA” non è altro che un file XML generato attendendosi alle specifiche illustrate dalla stessa Agenzia e firmato digitalmente utilizzando un certificato digitale acquistato dal professionista o dall’impresa presso una delle organizzazioni supportate.
La presenza della firma digitale (firma elettronica qualificata; vedere l’articolo di approfondimento Apporre la firma digitale su un documento: la firma elettronica avanzata) consente di attestare l’autenticità della fattura (la provenienza dallo stesso mittente dichiarato nel file XML) e l’integrità della stessa.
Nel file XML della FatturaPA dev’essere altresì inserito il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura.

La FatturaPA può essere prodotta ed inviata autonomamente, avvalendosi del cosiddetto “sistema di interscambio“. In alternativa, il creditore della Pubblica Amministrazione può fare riferimento ad una nuova figura, quella dell’intermediario, che si occupa di trasmettere i file delle fatture alle Amministrazioni per conto terzi.

C’è però un punto ancora poco chiaro: si legge che “per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale“.
Alcune fonti, da noi interpellate in merito, ricordano che sulla base di quanto disposto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, coloro che possono erogare certificati di firma elettronica avanzata, utili per firmare digitalmente anche le FatturePA, sono tutti coloro che commercializzano certificati di firma elettronica avanzata nell’ambito del territorio europeo.
Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio, è consentito di circolare liberamente nel mercato interno. (…) La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva“.

La circolare 18/E, appena diramata dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce la definizione di “fattura elettronica”. Si tratta della “fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico“.
L’Agenzia apre quindi all’utilizzo di sistemi alternativi per l’emissione di fatture elettroniche che però garantiscano i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità.

Non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo“, si legge nel documento ufficiale dell’Agenzia.
I requisiti da rispettare sono, come detto, l’utilizzo di strumenti atti ad accertare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica.

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate:
– adoperando sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile
– mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente
– mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o
– altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Se la fattura elettronica, come chiarito dall’ente italiano, è la “fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico“, in che modo si concilia la frase “la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni” sul sito di FatturaPA? Considerati i nuovi adempimenti per l’emissione di fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione forse sarebbe utile un ulteriore chiarimento sul punto.

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