Fatturazione elettronica: il Garante Privacy stabilisce le regole del gioco

Dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, il Garante per la protezione dei dati personali ha di fatto dato il suo via libera per la partenza della fatturazione elettronica. Con un articolato provvedimento l'Autorità ha però posto dei paletti.

Proprio ieri abbiamo pubblicato un articolo con cui facevamo il punto sulle novità in tema di fatturazione elettronica riassumendo gli adempimenti a carico dei possessori di partiva IVA dal prossimo 1° gennaio: Fatturazione elettronica, tutto quello che c’è da sapere.

Dopo le eccezioni recentemente sollevate dal Garante Privacy (Fatturazione elettronica: pollice verso del Garante Privacy), la medesima Autorità ha appena pubblicato un provvedimento in cui viene preso atto delle modifiche delle modifiche apportate all’impianto originario e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate dando di fatto il via libera alla fatturazione elettronica, suppur con alcune importanti prescrizioni.

Il Garante ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate non può creare una banca dati delle fatture e potrà archiviarle solo ed esclusivamente su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.
Inoltre, si è stabilito che l’Agenzia delle Entrate debba conservare solamente i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati.
Chi fornisce prestazioni sanitarie è inoltre esente dall’obbligo di emettere fatture elettroniche.

Con lo schema iniziale l’Agenzia delle Entrate, “oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SdI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile)“, si legge in una nota dell’Autorità. “Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati“.

Ulteriori sforzi vengono richiesti all’Agenzia delle Entrate in tema di crittografia dei dati, in termini di riduzione dei dati da memorizzare e di adeguamento agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l’acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati, il Garante Privacy provvederà ad esaminare la nuova valutazione d’impatto che l’Agenzia delle Entrate è chiamata a produrre entro il 15 aprile 2019.

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