Una decisione unanime della Corte Suprema statunitense ha ridefinito i confini della responsabilità degli operatori di rete, intervenendo su uno degli aspetti più controversi del diritto digitale: il ruolo dei provider Internet nella diffusione di contenuti protetti da copyright. Il caso nasce da una lunga disputa tra Cox Communications e alcune major discografiche, tra cui Sony Music, e si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi 40 anni ha accompagnato l’evoluzione tecnologica.
I dati di settore mostrano che il traffico peer-to-peer, pur in calo rispetto agli anni 2000, continua a rappresentare una quota significativa delle violazioni di copyright, rendendo cruciale il tema della responsabilità indiretta.
Da un lato, infatti, c’è il tema dei sistemi di hosting che permettono di ospitare contenuti in violazione delle disposizioni a tutela del diritto d’autore, dall’altro quello legato all’utilizzo della connessione Internet per trasferire contenuti piratati in modalità peer-to-peer.
Origine della controversia e contesto tecnico
La causa contro Cox Communications avviata nel 2018 si fondava sull’accusa di aver tollerato attività di file sharing illegale da parte dei propri abbonati, senza adottare misure efficaci di contrasto.
I titolari dei diritti sostenevano che il provider Internet traesse un beneficio economico derivante dalle violazioni degli utenti. In altre parole, l’abbonamento Internet è proprio la leva utilizzata per scaricare i contenuti in maniera illegittima e il fornitore dell’accesso era a conoscenza delle violazioni.
C’è da chiedersi, tuttavia, quali possano essere gli aspetti che hanno portato l’accusa a concludere che il provider fosse a conoscenza dei reati commessi dagli utenti. È forse il provider obbligato a effettuare una scansione di tutto il traffico (in Europa questo comportamento non è ammesso). E inoltre, l’utilizzo di client Torrent è da solo ricollegabile a una violazione? Crediamo di no, dal momento che nulla esclude che l’utente scarichi contenuti non protetti da copyright.
Se un operatore riceve migliaia di segnalazioni coerenti e riconducibili agli stessi utenti, la questione si sposta sul piano delle misure adottate: sospensione, limitazione della banda, disconnessione. L’accusa ha tentato di dimostrare che l’inerzia o l’inefficacia delle politiche interne equivalessero a una forma di tolleranza consapevole.
Gli operatori non possono essere ritenuti responsabili del comportamento degli utenti
La Corte Suprema ha annullato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che Cox non può essere ritenuta responsabile per le violazioni commesse dai suoi utenti: non c’è alcun incentivo a farlo e non vi è alcuna facilitazione. Il principio centrale riguarda la distinzione tra fornitura di un servizio neutrale e partecipazione intenzionale all’illecito.
Secondo i giudici, un provider Internet che offre connettività general purpose non può essere assimilato a un intermediario dedito proprio alla violazione del copyright.
La sentenza richiama esplicitamente il precedente storico del caso Sony Corp. of America v. Universal City Studios, noto come “Betamax case“, che aveva introdotto il criterio degli “usi sostanzialmente non illeciti” per escludere la responsabilità dei produttori di tecnologia.
In quella decisione, la Corte Suprema aveva stabilito che una tecnologia capace di usi legittimi significativi non può generare responsabilità automatica per gli abusi degli utenti. Applicato alla vertenza più recente, il principio si traduce nella legittimità delle infrastrutture di rete che dovrebbero essere di fatto agnostiche rispetto al traffico che vi transita.
La rete Internet, per sua natura, funziona come un sistema di trasporto dati a livello di pacchetto, basato su protocolli come TCP/IP. L’adozione di tecniche di deep packet inspection per identificare violazioni comporta implicazioni rilevanti in termini di privacy, costi computazionali e neutralità della rete. La sentenza rafforza implicitamente la posizione secondo cui non si può imporre ai provider un controllo generalizzato del traffico.
Responsabilità degli intermediari in Europa: neutralità dei fornitori di accesso
In Europa il tema della responsabilità degli intermediari della comunicazione presenta tratti in parte convergenti con l’impostazione statunitense, ma si sviluppa lungo direttrici normative autonome. Il principio di fondo resta quello delineato dalla Direttiva eCommerce 2000/31/CE, secondo cui i fornitori di accesso alla rete non sono soggetti a un obbligo generale di sorveglianza né possono essere ritenuti automaticamente responsabili per i contenuti trasmessi.
Tale impostazione è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e più recentemente confermata dal Digital Services Act (DSA).
Rafforzamento degli obblighi per le piattaforme
Un’evoluzione importante coinvolge gli intermediari “attivi”, in particolare le piattaforme di condivisione, con forme di responsabilità diretta e obblighi più stringenti di controllo e rimozione dei contenuti. Ne deriva un sistema duale, in cui gli operatori di accesso restano sostanzialmente neutrali rispetto al traffico veicolato, pur dovendo intervenire a seguito di segnalazioni qualificate, mentre le piattaforme assumono un ruolo sempre più centrale nella prevenzione delle violazioni del diritto d’autore.
La stretta del Piracy Shield in Italia
In Italia le modifiche recentemente apportate sul contenuto della legge 14 luglio 2023, n. 93 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica“) prevedono che AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) svolga un’azione di monitoraggio e repressione dei reati consumati online e relativi alla violazione dei contenuti protetti dalla normativa a tutela del diritto d’autore.
Come spiegato nell’articolo incentrato sulla stretta nei confronti delle VPN, la normativa italiana stabilisce che AGCOM possa ordinare non solo ai provider (ISP) ma anche ai gestori di VPN e DNS pubblici di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente in violazione del copyright, mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP (indicati dalla stessa Autorità su segnalazioni degli aventi titolo).
È il “sale” del Piracy Shield, contestato alla radice da Cloudflare, che mira a coinvolgere qualsiasi “prestatore di servizio “digitale: la stragrande maggioranza delle figure con cui utenti privati e aziende si interfacciano ogni giorno.