GDPR, l'UE apre all'AI senza consenso: cosa rischiano i nostri dati

Il Consiglio UE propone nuove regole per l'addestramento AI basato sul legittimo interesse. Ecco cosa cambia per consenso, privacy e diritto di opposizione, e perché noyb denuncia il rischio di espropriazione digitale.

Un messaggio pubblicato su un social network 10 anni fa, una conversazione conservata su un servizio cloud, un documento condiviso con i colleghi: informazioni raccolte per uno scopo preciso potrebbero diventare materiale per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, anche senza il consenso esplicito delle persone interessate. È uno degli scenari che emergono dalle modifiche al GDPR proposte nell’ambito del Digital Omnibus, il pacchetto legislativo con cui l’Unione europea intende semplificare diverse regole applicabili alle attività digitali.

Il 21 ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sul proprio mandato negoziale, pubblicato il giorno successivo. Il testo riconosce esplicitamente la possibilità di utilizzare il legittimo interesse come base giuridica per trattare dati personali durante lo sviluppo e il funzionamento dei modelli AI. È una questione che interessa direttamente aziende come OpenAI, Google, Meta e Microsoft, ma anche migliaia di imprese europee impegnate nello sviluppo di applicazioni basate sull’apprendimento automatico.

Il GDPR, applicabile dal 25 maggio 2018, non ha mai imposto il consenso come unica condizione per trattare dati personali. L’articolo 6 contempla infatti 6 basi giuridiche differenti. La novità consiste nel riferimento esplicito al legittimo interesse per le attività AI, un passaggio che potrebbe modificare il rapporto tra le aziende che possiedono grandi archivi di informazioni e le persone alle quali quei dati si riferiscono.

Attenzione, però: il Consiglio UE non ha approvato una legge già applicabile. Il documento rappresenta la posizione degli Stati membri per i negoziati con il Parlamento europeo. Gli obblighi attualmente previsti dal GDPR restano quindi invariati.

Perché l’addestramento AI pone un problema diverso dalla normale raccolta dei dati

Un modello linguistico di grandi dimensioni, meglio noto come LLM (Large Language Model), apprende elaborando enormi quantità di contenuti: testi, documenti, codice, conversazioni e altri materiali che possono includere informazioni personali. Durante l’addestramento, gli algoritmi modificano progressivamente i parametri numerici del modello per ridurre gli errori nelle previsioni. Sì, perché la generazione dei testi, ad esempio, è una questione matematico-statistica.

La disponibilità tecnica di un’informazione, tuttavia, non ne autorizza automaticamente l’utilizzo. Anche un contenuto pubblicamente accessibile può contenere dati personali protetti dal GDPR. E il fatto che un utente abbia pubblicato una foto o un messaggio non significa necessariamente che abbia accettato di contribuire all’addestramento di un sistema generativo.

Un’azienda potrebbe tuttavia aver raccolto informazioni per fornire un servizio, gestire un account oppure consentire la comunicazione tra utenti. Utilizzare successivamente gli stessi dati per sviluppare un modello AI rappresenta un trattamento da valutare anche alla luce della finalità originaria.

Il GDPR affronta il problema attraverso il principio di limitazione delle finalità, previsto dall’articolo 5, e le regole sulla compatibilità dei trattamenti successivi.

Legittimo interesse: perché il consenso non è sempre obbligatorio

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR consente di trattare dati personali quando il trattamento risulta necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi, purché non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte.

Un’azienda non può quindi dichiarare genericamente di voler migliorare i propri prodotti e considerare automaticamente lecito qualsiasi utilizzo delle informazioni raccolte. Deve individuare un interesse effettivo, dimostrare la necessità del trattamento e verificare che i diritti degli interessati non prevalgano.

La procedura prende comunemente il nome di Legitimate Interest Assessment (LIA), una valutazione articolata in tre passaggi: individuazione dell’interesse, verifica della necessità e bilanciamento con i diritti delle persone.

A dicembre 2024, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) aveva pubblicato il parere 28/2024, chiarendo che lo sviluppo e l’utilizzo di modelli AI possono, in determinate circostanze, fondarsi sul legittimo interesse.

EDPB aveva però insistito sulla necessità di valutare ogni situazione individualmente, considerando la provenienza dei dati, le ragionevoli aspettative degli interessati e le conseguenze del trattamento. Non esiste, quindi, un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo delle informazioni personali per qualsiasi progetto AI.

Il nuovo articolo 88 bis: cosa ha deciso il Consiglio dell’UE

La novità cruciale compare nell’articolo 88 bis del documento 14756/26, che contiene il mandato negoziale del Consiglio dell’UE.

Il testo contempla la possibilità di trattare dati personali durante lo sviluppo e il funzionamento di sistemi e modelli AI sulla base del legittimo interesse previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. Tuttavia, lo sviluppo e il funzionamento di un sistema AI non costituiscono, da soli, un legittimo interesse: occorre verificare le finalità specifiche del trattamento e valutare le condizioni applicabili al singolo caso.

In pratica, un’impresa potrebbe sostenere di aver bisogno di determinati dati per migliorare un modello linguistico, correggerne gli errori oppure aumentarne l’affidabilità. Dovrebbe comunque spiegare perché quel trattamento sia necessario, quali alternative abbia considerato e come abbia valutato gli effetti sui diritti delle persone.

Il diritto di opposizione è il vero punto critico

Una delle modifiche più significative riguarda le garanzie riconosciute alle persone che non desiderano vedere i propri dati utilizzati per addestrare modelli AI.

La proposta originaria della Commissione europea prevedeva un diritto incondizionato di opposizione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività AI cioè una garanzia più netta rispetto al meccanismo ordinario previsto dal GDPR.

Il mandato del Consiglio modifica l’impostazione: il nuovo articolo 88 bis non ripropone quella garanzia espressa nel dispositivo normativo, ma richiama il diritto di opposizione disciplinato dall’articolo 21 del GDPR.

L’articolo 21, paragrafo 1, permette all’interessato di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, a un trattamento fondato sul legittimo interesse. Il titolare può tuttavia continuare nella sua attività se dimostra motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà della persona, oppure esigenze legate all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Un’opposizione incondizionata, invece, non lascerebbe spazio a tale bilanciamento. È il modello che il GDPR già prevede, per esempio, per il marketing diretto.

Il problema tecnico: cancellare i dati da un modello AI non è come eliminarli da un database

Esiste una difficoltà che rende particolarmente complessa l’applicazione delle regole sulla protezione dei dati ai modelli generativi. Nei sistemi informatici tradizionali, cancellare un’informazione significa generalmente individuare il record che la contiene – ad esempio all’interno di un database – ed eliminarlo, tenendo conto anche di eventuali copie e backup.

Con i modelli linguistici il meccanismo è diverso. Durante l’addestramento, i dati influenzano i parametri numerici della rete neurale: un’informazione può contribuire al comportamento del modello senza lasciare una rappresentazione facilmente identificabile e separabile.

Alcuni modelli possono inoltre memorizzare sequenze presenti nei dati di addestramento e riprodurle quando ricevono richieste formulate in modo particolare. La letteratura scientifica documenta attacchi finalizzati all’estrazione di informazioni memorizzate nei modelli linguistici.

Un filtro sugli output prodotti da un LLM può quindi ridurre il rischio di divulgazione, ma non implica la scomparsa dell’informazione dal modello sottostante.

Perché noyb parla di espropriazione digitale dei dati europei

La reazione più severa alla posizione del Consiglio arriva da noyb, l’organizzazione fondata da Max Schrems, che ha criticato pubblicamente e aspramente il mandato europeo, definendolo una forma di “espropriazione digitale“.

Secondo noyb, le modifiche rischiano di favorire soprattutto le grandi aziende tecnologiche, che dispongono di archivi contenenti informazioni raccolte attraverso servizi online, piattaforme social e applicazioni cloud.

La preoccupazione riguarda anche i dati forniti molti anni prima della diffusione dei moderni assistenti AI: un utente potrebbe aver condiviso informazioni per comunicare con amici o colleghi, senza immaginare che un giorno un’azienda avrebbe potuto impiegarle per sviluppare modelli generativi.

Esiste inoltre una questione concorrenziale. Un’impresa con miliardi di utenti dispone potenzialmente di un patrimonio informativo che una piccola società europea difficilmente potrebbe raccogliere: se il riutilizzo di tali informazioni diventasse più semplice, il vantaggio dei grandi operatori potrebbe aumentare ancora.

La valutazione di noyb rappresenta comunque, come abbiamo sottolineato, una lettura critica delle possibili conseguenze legislative: il testo del Consiglio continua infatti a richiamare i requisiti dell’articolo 6 e la necessità di valutare le finalità dei singoli trattamenti. Restano inoltre applicabili gli obblighi relativi alla trasparenza, alla minimizzazione dei dati e ai trasferimenti internazionali, disciplinati anche dal Capo V del GDPR.

Cosa cambia per chi utilizza ChatGPT, Gemini, Claude e gli altri assistenti AI

Per gli utenti non cambia nulla nell’immediato. Le aziende devono continuare a rispettare il GDPR vigente e non possono invocare il mandato negoziale del Consiglio come autorizzazione a utilizzare liberamente qualsiasi informazione personale.

È utile distinguere il trattamento necessario a generare una risposta dall’eventuale impiego successivo delle conversazioni per migliorare o addestrare i modelli. Le due attività possono perseguire finalità differenti e richiedere valutazioni giuridiche distinte.

Le impostazioni per escludere le conversazioni dall’addestramento variano inoltre in base al fornitore, al tipo di account e al servizio utilizzato. Disattivare la cronologia o cancellare una conversazione non produce gli stessi effetti sull’utilizzo dei dati già trattati.

Il prossimo passaggio sarà il negoziato con il Parlamento europeo; soltanto un testo concordato e formalmente adottato potrà modificare le regole attuali.

La questione di fondo va oltre il consenso. Si tratta di stabilire quali condizioni rendano eventualmente cosa legittima usare informazioni personali per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale, quanto controllo possano esercitare gli interessati e quali garanzie siano concretamente applicabili a modelli che, per loro natura, non gestiscono i dati come un normale database.

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