Modem libero: AGCOM apre una consultazione pubblica

AGCOM non invia subito una nota tecnica ai provider Internet ma preferisce avviare prima una consultazione pubblica alla quale possono partecipare anche gli utenti finali, privati e aziende.

Anziché inviare subito una nota agli operatori di telecomunicazioni (Modem libero: gli operatori non potranno più imporre i loro apparati), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di avviare una consultazione pubblica sul tema.

Con la delibera 35/18/CONS, AGCOM ha invitato tutte le parti interessate a inviare commenti, osservazioni e proposte con riferimento al diritto degli utenti finali di utilizzare modem router di loro scelta e al divieto dei fornitori di servizi di accesso a Internet di stipulare accordi con gli utenti finali e/o adottare pratiche commerciali che limitino l’esercizio di tale diritto.


Entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, consumatori, operatori di telecomunicazioni, installatori, produttori di dispositivi per il networking, distributori e altri soggetti interessati hanno la facoltà di trasmettere ad AGCOM le loro osservazioni tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it (è gradito l’invio anche all’indirizzo di posta “normale” dsd.regolamentazione@agcom.it indicando come oggetto la denominazione del rispondente seguita dalla dicitura “Consultazione pubblica concernente possibili misure per la libera scelta di apparecchiature terminali“.

Particolarmente interessante è questo allegato che definisce il perimetro di analisi, illustra la normativa tecnica e commerciale a presidio della tutela degli utenti nel mercato delle apparecchiature terminali e fotografa i rapporti degli operatori con i consumatori.

Per ciascun “filone”, vengono posti alcuni quesiti: le risposte pervenute durante la consultazione, consentiranno ad AGCOM di arrivare alla stesura di un regolamento definitivo che possa venire incontro alle esigenze manifestate da tutte le parti in causa, in pieno accordo con quanto stabilito dalla legislazione europea ovvero l’articolo 3, comma 1, del Regolamento UE n. 2015/2120.
Non è infatti possibile prescindere da quanto riportato in tale articolo: “gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali” (ovvero la libera scelta del modem router da utilizzare).

Importantissima la sedicesima domanda posta da AGCOM: “Quali informazioni e prestazioni il fornitore di accesso alla rete è tenuto a fornire al consumatore in caso di apparecchiatura acquistata da terzi?
È infatti fondamentale che d’ora in avanti gli operatori di telecomunicazioni siano tenuti a fornire tutti i parametri per l’utilizzo dei loro servizi con modem router di terze parti, di proprietà del cliente (fonia via VoIP, IP statico,…).

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