Abolito il telemarketing telefonico: stop alle chiamate spam, ecco dove

In Francia entra in vigore prima di ferragosto lo stop al telemarketing senza consenso. In Italia l'opt-in vale già per luce e gas: ecco cosa cambia.

Ricevere una telefonata da un’azienda con cui non si è mai avuto alcun rapporto, soltanto perché il proprio numero è finito in un database commerciale, sta per diventare molto più difficile in Francia. Dall’11 agosto 2026 entra infatti in vigore una riforma che capovolge completamente il funzionamento tradizionale del telemarketing: un’impresa non potrà più chiamare un consumatore per finalità commerciali se non dispone prima di un consenso esplicito e dimostrabile.

Non è quindi necessario che il cittadino chieda preventivamente di non essere disturbato: è il soggetto chiamante che, prima ancora di comporre il numero, deve avere titolo per effettuare la chiamata.

La Francia passa così dal modello dell’opt-out a quello dell’opt-in. Fino al 10 agosto il sistema ruota attorno a Bloctel, registro al quale i cittadini devono iscriversi per manifestare la propria opposizione alle telefonate commerciali (vi ricorda nulla?… il nostro – criticato – Registro pubblico delle opposizioni o RPO). Dal giorno successivo il meccanismo viene sostanzialmente rovesciato: il silenzio del consumatore non equivale più alla possibilità di contattarlo. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conferma che la nuova disciplina pone fine proprio al modello fondato su Bloctel.

La novità francese è particolarmente interessante osservata dall’Italia. Anche il nostro Paese ha infatti introdotto nel 2026 una forma di divieto preventivo delle chiamate commerciali, passata quasi inosservata al grande pubblico. Dal 19 giugno 2026, però, riguarda soltanto un settore ben preciso: le offerte di energia elettrica e gas.

Il consenso francese non dura per sempre

Il legislatore d’Oltralpe ha stabilito, inoltre, che l’autorizzazione alle telefonate commerciali può valere per un massimo di un anno. Il consumatore può comunque ritirarla prima della scadenza e la revoca deve poter avvenire in modo semplice, anche verbalmente.

Il professionista (ovvero l’impresa che chiama per finalità commerciali), da parte sua, deve conservare elementi che permettano di ricostruire la raccolta del consenso, comprese data, ora e informazioni presentate all’utente. DGCCRF indica un periodo minimo di conservazione della prova pari a 3 anni.

Per i sistemi informatici utilizzati dai call center (come fanno, in Italia, a sapere tutto su contatori luce e gas?) la differenza è profonda. Un database destinato alle campagne telefoniche non può più essere trattato come un semplice elenco di nomi e numeri: a ogni contatto deve essere associata un’informazione affidabile sull’origine dell’autorizzazione, sulla sua durata e sull’eventuale revoca.

Anche l’acquisto di liste contenenti contatti telefonici diventa quindi molto più delicato: un file contenente centinaia di migliaia di numerazioni ha scarso valore se chi effettua le telefonate non può dimostrare in che modo ciascun interessato abbia accettato di essere contattato.

L’opt-in, inoltre, non cancella le altre restrizioni francesi sul telemarketing. Le telefonate sono normalmente consentite dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Un consumatore non può inoltre essere contattato più di quattro volte in 30 giorni. Se durante la conversazione dichiara di non voler proseguire, l’operatore deve interrompere la chiamata e non ricontattarlo.

Fino a 375.000 euro di multa e contratto nullo

Nel Paese transalpino sono previste nuove sanzioni che, per le violazioni delle regole sul telemarketing, possono raggiungere 75.000 euro per una persona fisica e 375.000 euro per una persona giuridica. Nei casi di abuso, soprattutto rispetto a telefonate dirette a soggetti fragili, le conseguenze possono arrivare anche sul piano penale.

Ancora più interessante è l’effetto sulla vendita ottenuta attraverso una chiamata irregolare: la normativa francese dispone che è nullo il contratto concluso con il consumatore in seguito a un contatto telefonico effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

E in Italia? Dal 19 giugno 2026 qualcosa di molto simile esiste già

Il RPO continua, in Italia, ad avere un ruolo fondamentale per la stragrande maggioranza delle campagne commerciali: una volta registrato il proprio numero, l’utente non dovrebbe più essere contattato dagli operatori di telemarketing, salvo che l’impresa abbia ottenuto un nuovo consenso successivo all’iscrizione oppure ricorrano le eccezioni connesse a un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per un settore specifico, tuttavia, l’Italia ha già superato la logica dell’opt-out.

La legge 10 aprile 2026, n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 21/2026, ha introdotto nel Codice del consumo una disciplina specifica per energia elettrica e gas. La legge di conversione è entrata in vigore il 19 aprile 2026 e la nuova disposizione prevedeva espressamente un periodo di 60 giorni prima della sua applicazione. Di conseguenza, il divieto è operativo dal 19 giugno 2026.

Luce e gas: in Italia le “chiamate a freddo” sono vietate

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51 del Codice del consumo afferma che è vietato effettuare sollecitazioni commerciali non richieste per telefono, comprese quelle tramite messaggi, finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

Per il settore luce e gas il principio è diventato sostanzialmente il seguente:

  • non si chiama un consumatore “a freddo” per proporgli un nuovo contratto;
  • il professionista può contattarlo telefonicamente se è stata la persona stessa a chiedere il contatto attraverso le interfacce informatiche direttamente riconducibili all’azienda;
  • il fornitore può effettuare proposte commerciali ai propri clienti di energia elettrica o gas, ma soltanto quando questi abbiano espresso uno specifico consenso a riceverle.

Anche in Italia il legislatore ha inserito una frase decisiva: spetta al professionista dimostrare la validità del contatto. Non solo. Chi chiama (sempre nel settore luce/gas) deve dimostrare quando e come ha ottenuto il consenso dall’utente chiamato. Si tratta quindi di un autentico sistema di opt-in, sebbene circoscritto al mercato energetico.

Quindi in Italia posso ancora ricevere chiamate di telemarketing?

Sì, perché la nuova disciplina non riguarda tutti i settori.

Se qualcuno chiama per proporre un contratto di energia elettrica o gas senza che il consumatore abbia chiesto un contatto e senza rientrare nell’ipotesi prevista per i clienti già acquisiti che abbiano espresso specifico consenso, la chiamata entra direttamente in conflitto con le regole operative dal 19 giugno 2026.

Per telefonia, assicurazioni, servizi finanziari, prodotti commerciali e molte altre categorie continua invece a essere rilevante il quadro generale costruito attorno a consenso, disciplina privacy e RPO.

L’auspicio è che anche in Italia si passi all’approccio opt-in per tutte le chiamate di telemarketing e non solo per quelle riferite ad energia elettrica e gas.

Ma soprattutto, SPID e CIE servono ormai per tutto: perché non usarli anche per i contratti a distanza? Nei settori nei quali il teleselling produce da anni contestazioni, attivazioni non richieste e dubbi sull’effettiva volontà del cliente, un meccanismo di identificazione forte potrebbe risolvere il problema alla radice.

Come cambierebbe il modello dei contratti a distanza con SPID e CIE

Il call center potrebbe illustrare l’offerta, ma non concludere direttamente il contratto. Al termine della conversazione, il consumatore riceverebbe un link verso l’area ufficiale del fornitore, nella quale autenticarsi con SPID/CIE,, visualizzare le condizioni economiche e contrattuali e confermare esplicitamente l’adesione.

La telefonata diventerebbe così uno strumento informativo e commerciale: la conclusione del contratto avverrebbe invece attraverso un canale autenticato e riconducibile direttamente all’azienda.

Un call center abusivo può falsificare il numero visualizzato, conoscere nome, indirizzo, codice fiscale o dati relativi alla fornitura e presentarsi come incaricato di un grande operatore. Non può però completare autonomamente un’autenticazione SPID o CIE eseguita dall’utente sull’infrastruttura ufficiale del venditore.

Una procedura del genere risolverebbe anche una delle questioni centrali delle nuove normative italiana e francese: l’onere della prova. Se l’azienda deve dimostrare che il consumatore ha effettivamente accettato una proposta, un evento di autenticazione associato a uno specifico documento contrattuale fornisce una traccia molto più robusta rispetto al semplice “” registrato durante una conversazione.

Il sistema potrebbe memorizzare, ad esempio, l’identificativo della versione del contratto mostrata all’utente, data e ora della conferma, identità del fornitore, canale attraverso il quale è partita la proposta e prova dell’avvenuta autenticazione.

Non sarebbe necessario conservare credenziali SPID o dati sensibili della CIE: il professionista dovrebbe semplicemente ricevere dal sistema di autenticazione gli attributi strettamente necessari e registrare l’esito della procedura secondo i principi di minimizzazione previsti dal GDPR.

Non sarebbe una buona idea capace di mettere, finalmente, la classica pietra tombale sul problema delle chiamate spam che, ogni giorno, continuano a farci perdere tempo?

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