La nuova frattura sui trasferimenti dati tra Unione europea e Stati Uniti nasce da un punto molto tecnico, ma con conseguenze potenzialmente enormi per cloud, SaaS, analytics, CRM, strumenti di collaborazione e servizi di cybersecurity usati ogni giorno dalle imprese europee. La decisione della Corte Suprema USA nel caso Trump v. Slaughter, pubblicata il 29 giugno 2026, fa scricchiolare l’intesa raggiunta nel 2023 – peraltro con non poche difficoltà – tra le autorità d’Oltreoceano e le istituzione europee.
Il Data Privacy Framework, adottato dalla Commissione europea a luglio 2023 con la decisione di esecuzione UE 2023/1795, consente il trasferimento di dati personali dall’Unione europea verso organizzazioni statunitensi certificate, senza richiedere ulteriori autorizzazioni per ciascun flusso. La logica è quella dell’adeguatezza: la Commissione ritiene che, per le aziende iscritte al programma, gli USA offrano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello richiesto dal diritto europeo.
Perché la decisione USA può mettere in crisi il Data Privacy Framework
La sentenza della Corte Suprema ha colpito uno dei pilastri sui quali Washington e Bruxelles hanno costruito l’attuale Data Privacy Framework: l’indipendenza della Federal Trade Commission (FTC), l’autorità statunitense chiamata a vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle aziende americane aderenti al quadro transatlantico.
Secondo noyb (European Centre for Digital Rights), associazione senza scopo di lucro guidata da Max Schrems, che ha ripetutamente criticato le risoluzioni del 2023 definendole estremamente deboli, la decisione europea sul Data Privacy Framework richiama l’indipendenza della FTC 259 volte. Non si discute solo di un dettaglio istituzionale americano, ma di un presupposto legale che Bruxelles ha usato per sostenere la compatibilità dei trasferimenti con l’articolo 45 del GDPR, con l’articolo 16 TFUE e con l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che richiedono un controllo indipendente sul trattamento dei dati personali.
Quello che è successo è che i giudici avrebbero minato l’indipendenza della FTC: se tale caratteristica viene meno, il presupposto politico e giuridico dell’accordo tra le due sponde dell’Atlantico diventa molto più difficile da sostenere.
Non significa che tutti i trasferimenti siano illegali da oggi
La conseguenza pratica più importante va spiegata con precisione: la sentenza americana non annulla da sola il Data Privacy Framework. La decisione di adeguatezza della Commissione resta valida fino a quando la stessa Commissione non decide di ritirarla, modificarla o sospenderla, oppure fino a quando un giudice dell’Unione europea non la dichiara non più valida.
Per le imprese, quindi, non scatta automaticamente un divieto immediato e generalizzato di trasferire dati verso fornitori statunitensi certificati. Sarebbe però imprudente ignorare il problema.
Il rischio maggiore riguarda la fase successiva: reclami davanti alle Autorità garanti, contenziosi nazionali, possibili azioni davanti alla Corte di giustizia e pressioni politiche sulla Commissione europea. noyb ha già chiesto alla Commissione di ritirare la decisione di adeguatezza e ha annunciato l’intenzione di avviare un nuovo percorso giudiziario.
Il precedente Schrems pesa ancora
La storia dei trasferimenti dati UE-USA dimostra che questi accordi vivono su un equilibrio instabile.
Il Safe Harbour, adottato nel 2000, è caduto con la sentenza Schrems I. Il Privacy Shield, che avrebbe dovuto correggere i difetti del primo accordo, è stato annullato nel 2020 con Schrems II. In entrambi i casi, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha contestato soprattutto due aspetti: l’accesso ai dati da parte delle autorità di intelligence statunitensi e l’assenza di rimedi effettivi per gli interessati europei.
Il Data Privacy Framework è nato per superare quelle criticità. L’amministrazione Biden aveva introdotto nuove garanzie e creato un meccanismo di ricorso in materia di sorveglianza, noto come Data Protection Review Court. La Commissione europea ha ritenuto queste misure sufficienti per riconoscere l’adeguatezza del nuovo quadro.
Proprio qui si concentra la critica di noyb: se molte delle garanzie statunitensi dipendono da atti dell’esecutivo e da organismi la cui autonomia può cambiare in base all’orientamento della Casa Bianca o della Corte Suprema, allora la protezione offerta agli europei non avrebbe la stabilità richiesta dal diritto UE.
Impatto su cloud, SaaS e fornitori statunitensi
Per molte aziende europee l’aspetto spinoso non è “usiamo o non usiamo un servizio statunitense“. La domanda reale è: quali dati finiscono negli USA, per quali finalità, con quali ruoli sul piano della privacy, sotto quale base di trasferimento e con quali misure supplementari?
Un CRM può contenere dati di clienti e lead; un sistema di ticketing può raccogliere log, indirizzi IP, allegati e informazioni tecniche; una piattaforma di analytics può trattare identificativi online e dati comportamentali; un EDR o un SIEM può inviare telemetria di sicurezza, quindi dati molto delicati.
Le imprese più esposte sono quelle che hanno adottato servizi SaaS globali senza mappatura precisa dei flussi. In diversi casi la regione “EU” del fornitore non basta: bisogna verificare sotto-responsabili, accessi di supporto, telemetria, backup, logging, disaster recovery, trasferimenti per finalità di sicurezza e strumenti di amministrazione. La residenza del dato in Europa riduce il rischio, ma non sempre lo elimina, soprattutto quando il provider statunitense mantiene poteri di accesso tecnico o chiavi crittografiche gestite centralmente.
Le misure più solide restano quelle che riducono il dato leggibile fuori dallo Spazio economico europeo. Parliamo di crittografia end-to-end con chiavi sotto controllo europeo, pseudonimizzazione prima del trasferimento, minimizzazione dei campi inviati, segregazione dei log, retention breve, esclusione dei dati particolari.
Attenzione però: la crittografia aiuta davvero solo se il fornitore estero non può accedere alle chiavi o ai dati in chiaro per erogare il servizio. Altrimenti resta una garanzia parziale.