Telemarketing energia, il trucco dello squillo dopo lo stop alle chiamate del 19 giugno

Dal 19 giugno 2026 luce e gas non si possono vendere al telefono senza consenso. Federconsumatori segnala però finte chiamate brevi che inducono l'utente a richiamare e chiede controlli ad ARERA e AGCM. Il nostro parere.

La stretta sul telemarketing e quindi sulle chiamate indesiderate legate al mercato dell’energia e del gas è iniziata di recente, a partire dal 19 giugno 2026, con il preciso obiettivo di impedire che un contratto possa nascere da una telefonata non richiesta, magari arrivata in un momento di distrazione e chiusa con un consenso poco chiaro. Eppure le ultime segnalazioni arrivate a Federconsumatori raccontano un problema diverso, più sottile: alcuni operatori non chiamerebbero più per vendere direttamente, ma farebbero partire una chiamata brevissima, spesso da un numero italiano, inducendo l’utente a richiamare. Da lì, il contatto commerciale riparte.

La fine progressiva del mercato tutelato ha spinto milioni di famiglie a confrontarsi con offerte, passaggi di fornitore e nuove condizioni economiche; secondo dati citati nella Relazione annuale ARERA 2025, nel 2024 il 23,8% dei clienti domestici ha cambiato fornitore elettrico almeno una volta, contro il 18,9% del 2023. Su una platea di oltre 30 milioni di punti di prelievo, il tempa impatta sulla gestione quotidiana delle utenze di casa.

Il telefono resta uno dei canali più delicati per vendere energia: chi riceve la chiamata non sempre ha davanti una scheda dell’offerta, non sempre riesce a verificare il nome del venditore, a distinguere tra fornitore effettivo, agenzia commerciale e call center terzo. Proprio per questo la nuova disciplina prova mettere dei paletti: non basta più dire che il consumatore “ha accettato” l’avvio di un rapporto contrattuale durante la conversazione telefonica; prima bisogna dimostrare che quel contatto telefonico poteva avvenire.

I cambiamenti dal 19 giugno 2026 per i contratti luce e gas via telefono

La base normativa è la Legge 49/2026 di conversione del DL 21/2026, il cosiddetto decreto Bollette, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026. La modifica interviene sull’articolo 51 del Codice del Consumo e introduce commi dedicati alle sollecitazioni commerciali (leggasi, principalmente contatti telefonici, molti dei quali vere e proprie chiamate spam…) nel settore dell’energia elettrica e del gas.

Dal 19 giugno 2026 il professionista (ovvero il soggetto che effettua la chiamata per proporre un’offerta commerciale luce/gas) non ha alcun titolo per effettuare telemarketing finalizzato alla proposta o alla conclusione di contratti se manca una richiesta diretta o un consenso valido del destinatario della telefonata.

Oltre alle telefonate, che rappresentano evidentemente il tema più delicato, la nuova normativa riguarda anche l’invio di messaggi commerciali con lo stesso scopo: indipendentemente dal mezzo usato, quindi, se il contatto serve a proporre o concludere un contratto di fornitura luce o gas, l’operatore deve rientrare in uno dei casi consentiti.

I casi (pochi) in cui gli operatori di call center possono chiamare gli utenti

Come abbiamo spiegato nell’articolo su cosa cambia dal 19 giugno 2026 per i contatti da call center luce e gas, gli utenti possono d’ora in avanti essere contattati esclusivamente in due casi. Quando cioè:

  • il consumatore ha chiesto direttamente di essere contattato attraverso un’interfaccia del venditore, per esempio un modulo sul sito o un’area clienti;
  • il contatto riguarda un cliente già acquisito che ha espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali su energia elettrica e gas. Non basta un consenso generico, buttato dentro una formula indistinta; serve un’autorizzazione riferibile a questa finalità.

Il consenso eventualmente espresso dall’utente deve perciò poter essere ricostruito. Un venditore serio dovrebbe conservare un audit trail con data e ora della richiesta, canale di raccolta, informativa mostrata all’utente, finalità accettate, identificativo del modulo o della sessione e prova della relazione tra consenso e numero chiamato. Senza questa catena documentale, diventa difficile sostenere che un contatto sia legittimo.

Il trucco dello squillo breve e del numero geografico “vicino”

La segnalazione raccolta da Federconsumatori descrive un meccanismo molto concreto. L’utente riceve una chiamata da un numero italiano, spesso con prefisso simile o comunque familiare. La chiamata si interrompe quasi subito. Il destinatario, pensando a una comunicazione personale o locale, richiama.

A quel punto trova una voce preregistrata o un sistema che comunica che le linee sono occupate e promette un ricontatto. Poi arriva la proposta commerciale.

Non è il call center a sostenere apertamente: “ti ho chiamato per venderti energia“. L’operatore costruisce invece una condizione nella quale l’utente appare come soggetto che ha richiamato. Il punto è che il richiamo nasce da una chiamata fittizia, cioè da un primo contatto progettato per spingere il consumatore a reagire.

Federconsumatori parla di una doppia violazione: prima la chiamata ingannevole che induce l’utente a richiamare, poi la proposta telefonica di offerte o contratti senza consenso esplicito.

Perché la chiamata dell’utente non basta a rendere tutto lecito

La difesa prevedibile di chi usa questi schemi è semplice: l’utente ha richiamato, quindi il contatto non è più considerabile “a freddo“.

Ma questa argomentazione regge poco se il contatto dell’utente deriva da un comportamento costruito per aggirare il divieto. Una richiesta diretta del consumatore, nel senso previsto dalla norma, dovrebbe essere libera, informata e riferibile a un interesse reale verso quell’operatore o quella proposta.

Una cosa è predisporre un numero che accetta chiamate in ingresso da utenti che hanno visto una pubblicità, visitato un sito, confrontato offerte o chiesto informazioni; altra cosa è indurre artificialmente una chiamata attraverso un primo contatto ambiguo (il telefono che squilla per brevissimo tempo). In quel caso l’iniziativa dell’utente non è davvero libera: è una reazione a uno stimolo costruito dall’operatore.

La norma sul telemarketing energia richiede che il contatto commerciale avvenga solo in presenza di una richiesta dell’utente o di un consenso specifico e preventivo. Inoltre, l’onere di dimostrare la legittimità del contatto ricade sul professionista, non sul consumatore.

Una numerazione telefonica predisposta per ricevere chiamate in ingresso è legittima in sé, ma non può diventare uno stratagemma per aggirare il divieto di chiamata a freddo. Se io vedo un’offerta su un sito e chiamo il numero verde, sto chiedendo informazioni. Se ricevo mezzo squillo da un numero sconosciuto e richiamo per capire chi mi ha cercato, non sto esprimendo consenso a ricevere una proposta luce o gas. Né, tanto meno, a stipulare un contratto.

Come consiglio, fate funzionare anche la registrazione delle chiamate su Android: spesso può tornare molto utile.

Il ruolo di ARERA, AGCM, AGCOM e Garante Privacy. Con SPID e CIE sempre sullo sfondo

Federconsumatori ha annunciato l’intenzione di segnalare la nuova pratica ad ARERA e AGCM, chiedendo controlli e sanzioni più forti.

Le due Autorità hanno competenze diverse ma complementari: ARERA presidia il settore energia, le regole di mercato e la tutela degli utenti nei servizi regolati; AGCM interviene sulle pratiche commerciali scorrette, sulle condotte ingannevoli e sui comportamenti che possono alterare la libertà di scelta del consumatore.

Non va dimenticato il possibile coinvolgimento di altri soggetti. Il Garante Privacy può entrare in gioco quando emergono trattamenti illeciti di dati personali, liste acquisite senza basi giuridiche adeguate o consensi non documentabili. AGCOM, invece, ha un ruolo nelle comunicazioni elettroniche e nel contrasto ad alcune forme di abuso delle numerazioni, inclusi gli interventi contro spoofing e uso improprio delle linee.

In ogni caso, sarebbe davvero l’ora di stroncare il fenomeno delle chiamate commerciali indesiderate. È davvero possibile che nel 2026 si tolleri che un contratto possa essere avviato tramite telefono senza uno strumento capace di comprovare l’identità dell’utente? Si usano SPID e CIE per tutto, è mai possibile che non possano diventare requisito per i contratti a distanza?

Basterebbe, poi, che fosse l’utente interessato ad autenticare l’uscita dal vecchio gestore, ad esempio proprio usando SPID o CIE, magari sotto controllo e supervisione di un ente specializzato come potrebbe essere ARERA. Scommettiamo che le chiamate spam sarebbero spazzate via?

Sempre a proposito di SPID/CIE, date un’occhiata al Portale Consumi di ARERA: lì troverete tutte le informazioni relative alle vostre utenze luce e gas, con la possibilità di verificare se per una o più di esse risultasse in corso una procedura di migrazione (switching).

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